Corte UE annulla il diritto di prelazione del promotore in finanza di progetto: una svolta per la concorrenza

Corte UE annulla il diritto di prelazione del promotore in finanza di progetto: una svolta per la concorrenza

Finanza di progetto: la Corte UE dichiara incompatibile con il diritto dell’Unione il diritto di prelazione del promotore

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C‑810/24), ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il meccanismo che consente al promotore di subentrare all’aggiudicatario adeguando la propria offerta grazie all’esercizio del diritto di prelazione.

Fonti

Fonte: ANCE – Studi e Ricerche

Corte UE annulla il diritto di prelazione del promotore in finanza di progetto: una svolta per la concorrenza

Approfondimento

Il caso nasce da una concessione del Comune di Milano per la realizzazione e gestione di servizi igienici pubblici automatizzati, finanziata tramite impianti pubblicitari. Dopo l’aggiudicazione iniziale a un operatore diverso, il raggruppamento promotore ha esercitato il diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, allineando la propria offerta a quella vincente e ottenendo il contratto.

L’originario aggiudicatario ha impugnato la decisione, portando la controversia al Consiglio di Stato, che ha sollevato una questione pregiudiziale sulla compatibilità del meccanismo con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (art. 49 e 56 TFUE), con la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e con la direttiva 2006/123/CE sui servizi.

Dati principali

  • Data sentenza: 5 febbraio 2026
  • Numero causa: C‑810/24
  • Autorità giudiziaria: Corte di Giustizia dell’Unione europea
  • Parti coinvolte: Comune di Milano, promotore (raggruppamento), operatore aggiudicatario originario
  • Norme citate: art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016; direttiva 2014/23/UE; direttiva 2006/123/CE; TFUE art. 49 e 56
  • Decisione: incompatibilità del diritto di prelazione con il diritto UE

Possibili Conseguenze

La sentenza impone una revisione delle pratiche di concessione in Italia e in altri Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’uso del diritto di prelazione nei contratti di finanza di progetto. Potrebbe ridurre la possibilità per i promotori di modificare le offerte dopo la loro presentazione, rafforzando il principio di parità di trattamento e la concorrenza effettiva. Le amministrazioni pubbliche dovranno adeguare i propri disciplinari di gara per evitare violazioni del diritto UE.

Opinione

La Corte ha espresso che il diritto di prelazione, consentendo al promotore di adeguare la propria offerta dopo la sua presentazione, crea un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri offerenti, violando il principio di parità di trattamento e la concorrenza effettiva. La decisione è stata motivata dalla necessità di garantire che le procedure di aggiudicazione siano condotte in condizioni di concorrenza reale.

Analisi Critica (dei Fatti)

La Corte ha qualificato il contratto come concessione di lavori ai sensi dell’art. 5, punto 1) della direttiva 2014/23/UE, escludendo l’applicabilità della direttiva 2006/123/CE. Ha sottolineato che la durata del rapporto concessorio e la presenza stabile del promotore nel mercato nazionale configurano un esercizio della libertà di stabilimento, non solo una prestazione transfrontaliera di servizi. In questo contesto, il diritto di prelazione è stato ritenuto una restrizione alla libertà di stabilimento e un’ingiustificata modifica dell’offerta, in violazione dell’art. 41 della direttiva 2014/23/UE.

Relazioni (con altri fatti)

La Commissione UE aveva già sollevato preoccupazioni simili riguardo alla finanza di progetto disciplinata dall’art. 193 del nuovo Codice dei contratti e alle modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 209/2024. La sentenza conferma e rafforza tali osservazioni, evidenziando la potenziale distorsione della concorrenza e l’impatto sul principio di parità di trattamento tra operatori economici.

Contesto (oggettivo)

Il diritto di prelazione è stato introdotto per favorire la partecipazione dei promotori alle gare pubbliche, ma la Corte ha evidenziato che la sua applicazione può creare un vantaggio competitivo ingiustificato. La decisione si inserisce in un più ampio quadro di riforma del diritto dei contratti pubblici, volto a garantire trasparenza, concorrenza e parità di trattamento in conformità con i principi fondamentali dell’Unione europea.

Domande Frequenti

  • Che cosa è il diritto di prelazione? È un meccanismo previsto dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 che consente al promotore di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario, ottenendo così il contratto.
  • Perché la Corte ha dichiarato incompatibile il diritto di prelazione? La Corte ha ritenuto che il meccanismo consenta al promotore di modificare l’offerta dopo la sua presentazione, creando un vantaggio ingiustificato e violando il principio di parità di trattamento e la concorrenza effettiva.
  • Quali direttive europee sono state coinvolte nella decisione? La decisione si basa sulla direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, sulla direttiva 2006/123/CE sui servizi e sui principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi del TFUE (art. 49 e 56).
  • Quali sono le implicazioni per le amministrazioni pubbliche? Le amministrazioni devono rivedere i propri disciplinari di gara per evitare l’uso del diritto di prelazione e garantire condizioni di concorrenza effettiva.
  • La sentenza riguarda solo il caso di Milano? No, la decisione ha effetti generali su tutte le concessioni e i contratti di finanza di progetto in tutta l’Unione europea.

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