Canna fumaria in zone vincolate: quando serve l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire
Introduzione
Il sentenza 7 febbraio 2026, n. 150, del TAR Marche, sez. II fornisce indicazioni sui titoli abilitativi richiesti per la realizzazione di una canna fumaria. In particolare, la sentenza evidenzia la necessità di verificare se l’edificio in cui si intende installare la canna fumaria si trova in zona vincolata e, in tal caso, se è indispensabile ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
La realizzazione di una canna fumaria dal punto di vista edilizio
Secondo la giurisprudenza marchigiana, la classificazione di una canna fumaria può variare: in alcuni casi è considerata un volume tecnico irrilevante e non richiede permesso di costruire, mentre in altri, se la canna ha dimensioni rilevanti o un impatto visivo significativo, è necessario ottenere il permesso di costruire.

La realizzazione di una canna fumaria dal punto di vista paesaggistico
Dal punto di vista paesaggistico, qualsiasi elemento che alteri l’aspetto esteriore di un edificio in zona vincolata deve essere sottoposto a autorizzazione paesaggistica. La normativa (art. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004) stabilisce che, in caso di interventi non autorizzati, è obbligatorio procedere a misure di ripristino e reintegro ambientale. L’autorizzazione paesaggistica è un presupposto essenziale per la legittimità dell’intervento edilizio.
La canna fumaria posizionata su parete esterna in centro storico sottoposto a tutela
Per una canna fumaria installata su parete esterna di un edificio a destinazione abitativa in un centro storico tutelato, la giurisprudenza stabilisce che è necessario seguire il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica. L’intervento non rientra nelle categorie previste per il procedimento semplificato (interventi sulle coperture, edifici a destinazione produttiva, impianti tecnologici come condizionatori, ecc.).
Note
Le decisioni citate nella presente sintesi provengono da diverse giurisdizioni italiane (TAR Toscana, TAR Umbria, TAR Abruzzo, TAR Campania, TAR Calabria, Consiglio di Stato). Per ulteriori dettagli, si rimanda alle sentenze originali.
Fonti
Articolo originale: Canna fumaria in zona vincolata: quando serve l’autorizzazione paesaggistica (EdilTecnico.it). Decisione di riferimento: Sentenza 7 febbraio 2026, n. 150, del TAR Marche, sez. II.
Approfondimento
La normativa italiana prevede che le canne fumarie, sebbene siano elementi funzionali, possano influire sull’aspetto estetico e sul valore paesaggistico di un edificio. Per questo motivo, le autorità competenti richiedono una valutazione specifica quando l’intervento avviene in aree protette o vincolate.
Dati principali
| Condizione | Richiesta di permesso di costruire | Richiesta di autorizzazione paesaggistica |
|---|---|---|
| Dimensioni canna 3 m dalla terra | No | No |
| Dimensioni rilevanti o impatto visivo significativo | Sì | Sì (se zona vincolata) |
| Posizionata su parete esterna in centro storico tutelato | Possibile | Sì (procedimento ordinario) |
Possibili Conseguenze
La mancata ottenimento del permesso di costruire o dell’autorizzazione paesaggistica può comportare:
- Ordine di demolizione o rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
- Sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali.
- Perdita di valore dell’immobile e di eventuali benefici fiscali.
Opinione
Il presente articolo non esprime opinioni personali. Si limita a riportare i fatti e le disposizioni normative citate.
Analisi Critica (dei Fatti)
La sentenza del TAR Marche si basa su precedenti giurisprudenziali che distinguono chiaramente tra canne fumarie di piccole dimensioni e quelle di dimensioni rilevanti. La decisione conferma la necessità di rispettare sia la normativa edilizia che quella paesaggistica, soprattutto in aree vincolate.
Relazioni (con altri fatti)
La questione delle canne fumarie è collegata a tematiche più ampie come la tutela del patrimonio culturale, la gestione degli spazi urbani e la normativa ambientale. Le decisioni del TAR Marche si inseriscono in un quadro più ampio di regolamentazioni nazionali e regionali che mirano a preservare l’aspetto estetico delle città.
Contesto (oggettivo)
In Italia, le zone vincolate sono aree designate per la loro importanza culturale, storica o paesaggistica. Le autorità competenti, come l’Autorità di Protezione del Patrimonio Culturale, stabiliscono procedure specifiche per gli interventi edilizi in queste zone. La normativa vigente richiede che ogni intervento sia valutato in termini di impatto visivo e di compatibilità con il contesto circostante.
Domande Frequenti
1. Quando è necessario ottenere un permesso di costruire per una canna fumaria?
Se la canna ha dimensioni rilevanti o un impatto visivo significativo sull’edificio, è obbligatorio ottenere il permesso di costruire.
2. Cosa implica l’autorizzazione paesaggistica?
È un atto autonomo che autorizza l’intervento edilizio in aree vincolate, garantendo la compatibilità con il paesaggio e il patrimonio culturale.
3. Quali sono le conseguenze di non ottenere l’autorizzazione paesaggistica?
Si può ricevere un ordine di demolizione o di rimessione in pristino, oltre a sanzioni amministrative.
4. L’intervento su una canna fumaria in un centro storico è soggetto a procedure semplificate?
No, la giurisprudenza stabilisce che in questo caso è necessario seguire il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica.



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