ANAC: prezziari regionali e principio di risultato, la gara per la nuova Questura di Marghera in evidenza
Appalti di lavori: chiarimenti ANAC sull’adozione dei prezziari regionali e sul principio di risultato come “criterio guida” dell’azione amministrativa
La segnalazione di ANCE Venezia sulla procedura di affidamento relativa alla nuova Questura di Marghera ha portato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a esprimersi sulle criticità connesse all’adozione dei prezziari regionali e su altri aspetti di anomalia emersi durante l’istruttoria.
Approfondimento
La Delibera n. 502 del 17 dicembre 2025, emessa dall’ANAC, stabilisce che la Stazione appaltante non può esercitare discrezionalità nella determinazione dei prezzi, in quanto l’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 fornisce indicazioni precise. Le stazioni appaltanti devono quindi adottare prezziari regionali aggiornati e motivare eventuali riduzioni di prezzo.

Inoltre, l’Autorità chiarisce i limiti della discrezionalità amministrativa nella verifica e validazione del progetto, nonché nell’affidamento diretto di lavori aggiuntivi.
Dati principali
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Oggetto del contratto | Nuova Questura di Marghera (utilizzo della Questura di Venezia) |
| Importo complessivo | € 39 636 462,97 |
| Data di approvazione progetto esecutivo | 20 settembre 2024 |
| Prezziari utilizzati | Regione Veneto 2023 (non aggiornato) |
| Riduzione di prezzo applicata | 17 % lineare |
| Termine per comunicare le decisioni correttive | 45 giorni |
Possibili Conseguenze
Le anomalie individuate possono comportare la necessità di rivedere la procedura di gara, la revisione dei prezzi applicati e la possibile annullamento di lavori aggiuntivi affidati in modo non conforme. Inoltre, la mancata motivazione delle riduzioni di prezzo può compromettere la trasparenza e la legittimità dell’intero procedimento.
Opinione
Il documento dell’ANAC non esprime giudizi di valore ma presenta un resoconto oggettivo delle incongruenze riscontrate, evidenziando la necessità di adeguamento alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Analisi Critica (dei Fatti)
L’ANAC ha evidenziato che l’uso di un prezziario non aggiornato viola l’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023, che impone l’utilizzo di prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. La riduzione del 17 % è stata applicata senza motivazione documentata, contravvenendo al principio di trasparenza. L’affidamento diretto di lavori aggiuntivi è stato effettuato senza clausole chiare e senza valutazione economica, violando l’art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e l’art. 14, comma 4, del Codice. La verifica e validazione del progetto sono state incomplete, con la mancata considerazione di tutti gli elaborati progettuali. L’assenza dell’attestazione dello stato dei luoghi ha rappresentato un ulteriore difetto di buona amministrazione.
Relazioni (con altri fatti)
Il parere n. 2686 del 18 luglio 2024 del MIT, citato dall’ANAC, stabilisce che i prezziari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere usati fino al 30 giugno dell’anno successivo. Questa disposizione è stata violata dall’uso del prezziario 2023. Inoltre, la normativa sul principio di risultato, citata nella Delibera, è stata interpretata in modo errato dalla Stazione appaltante, con conseguente rischio di indebolimento dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza.
Contesto (oggettivo)
Il procedimento di gara è stato avviato con bando pubblicato il 10 febbraio 2021, seguito dalla pubblicazione del bando di gara dei lavori in Gazzetta UE il 20 settembre 2024. La procedura è stata gestita come gara aperta con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa. L’ANAC ha svolto un’istruttoria completa, esaminando la documentazione di gara, i prezziari utilizzati, le clausole contrattuali e le attività di verifica e validazione del progetto.
Fonti
Fonte: ANCE – Delibera n. 502 del 17 dicembre 2025
Allegati
Delibera n. 502 – ANCE Venezia e Nuova Questura
Domande Frequenti
1. Qual è l’importo complessivo del contratto per la nuova Questura di Marghera?
Risposta: € 39 636 462,97.
2. Perché l’uso del prezziario Veneto 2023 è stato considerato inappropriato?
Risposta: Il prezziario 2023 non era aggiornato alla data di approvazione del progetto (20 settembre 2024) e, secondo l’art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023, è necessario utilizzare prezzi correnti alla data di approvazione.
3. Quali sono le conseguenze della mancata motivazione della riduzione di prezzo del 17 %?
Risposta: La riduzione è stata applicata senza giustificazione documentata, violando il principio di trasparenza e potenzialmente compromettendo la legittimità dell’intero procedimento di gara.
4. Cosa ha indicato l’ANAC riguardo all’affidamento diretto di lavori aggiuntivi?
Risposta: L’affidamento è stato effettuato senza clausole chiare e senza valutazione economica, violando l’art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 e l’art. 14, comma 4, del Codice.
5. Qual è il termine assegnato all’Amministrazione per comunicare le decisioni correttive?
Risposta: 45 giorni.



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