ANAC invalida requisito aggiuntivo in appalto sanitario di 14 milioni: la soglia di 20 milioni resta valida
Attestazione SOA e tutela della concorrenza: ANAC conferma l’illegittimità della richiesta di requisiti aggiuntivi negli appalti di lavori sotto i 20 milioni di euro
Approfondimento
La Regione Basilicata ha bandito un appalto aperto per la costruzione del Polo Unico della Salute di Lagonegro (Lotto 1) con un valore di 14 000 372,70 €. Il disciplinare di gara, in particolare l’articolo 6.2, prevedeva che, oltre alle attestazioni SOA, l’operatore economico dovesse dimostrare di aver eseguito almeno un contratto di lavori per un edificio sanitario di valore pari a 10 000 000 € negli ultimi dieci anni.

Un operatore escluso dalla procedura ha contestato la validità di tale requisito, sostenendo che l’importo di gara fosse inferiore alla soglia di 20 658 000 € prevista dall’articolo 103 del d.lgs. 36/2023, che autorizza la richiesta di requisiti aggiuntivi solo per appalti di importo pari o superiore a tale soglia.
Dati principali
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Valore base di gara | 14 000 372,70 € |
| Soglia di richiesta requisiti aggiuntivi (art. 103 d.lgs. 36/2023) | 20 658 000 € |
| Requisito aggiuntivo richiesto | Contratto di lavori per edificio sanitario di valore ≥ 10 000 000 € negli ultimi 10 anni |
| Autorità competente | ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) |
| Decisione ANAC | Il requisito è illegittimo; l’operatore escluso può essere riammesso |
Possibili Conseguenze
La decisione dell’ANAC impone alla stazione appaltante di rimuovere il requisito aggiuntivo dal disciplinare e di riammesso l’operatore escluso, con un termine di 15 giorni per comunicare eventuali motivi di opposizione. Se la stazione non rispetta l’ordine, l’operatore può presentare ricorso all’ANAC. L’adozione di requisiti non conformi può comportare la nullità dell’intera procedura di gara.
Opinione
Secondo l’ANAC, l’introduzione di requisiti aggiuntivi oltre all’attestazione SOA, come fatturato o lavori analoghi, contrasta con la normativa vigente e riduce la concorrenza, limitando la partecipazione di potenziali concorrenti. L’Autorità ha ritenuto che tali requisiti non siano giustificati dalla complessità tecnica o gestionale del progetto.
Analisi Critica (dei Fatti)
L’ANAC ha esaminato la normativa di riferimento, in particolare l’articolo 100 del d.lgs. 36/2023 e l’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, e ha evidenziato che l’attestazione SOA è la condizione necessaria e sufficiente per dimostrare la capacità tecnica e finanziaria. La richiesta di un ulteriore requisito, non previsto dalla normativa per appalti inferiori a 20 658 000 €, è quindi in contrasto con la disciplina e viola il principio di autosufficienza dell’attestazione SOA.
Relazioni (con altri fatti)
La posizione dell’ANAC è coerente con precedenti deliberazioni, come la Delibera n. 430 del 5 novembre 2025, che ha ribadito il principio secondo cui l’introduzione di requisiti aggiuntivi limita la concorrenza. Inoltre, la stessa normativa (d.lgs. 36/2023) è stata applicata in altri casi di appalti pubblici di importo inferiore a 20 658 000 €, confermando la stessa interpretazione.
Contesto (oggettivo)
Il Codice dei contratti pubblici, aggiornato dal d.lgs. 36/2023, stabilisce le regole per la partecipazione e l’affidamento di lavori pubblici. L’attestazione SOA è uno strumento di qualificazione che garantisce la capacità tecnica e finanziaria degli operatori economici. La normativa prevede requisiti aggiuntivi solo per appalti di importo superiore a 20 658 000 €, al fine di evitare discriminazioni e garantire la concorrenza.
Fonti
Fonte: ANAC – Studi e ricerche
Allegati
Parere di precontenzioso n. 13 del 21 gennaio 2026
Domande Frequenti
1. Qual è la soglia di importo per richiedere requisiti aggiuntivi? La soglia è di 20 658 000 € secondo l’articolo 103 del d.lgs. 36/2023.
2. Cosa implica l’illlegittimità di un requisito aggiuntivo? L’operatore escluso può essere riammesso e la stazione appaltante deve rimuovere il requisito dalla documentazione di gara.
3. Quali sono i termini per contestare la decisione dell’ANAC? La stazione appaltante ha 15 giorni per comunicare motivi di opposizione; l’operatore può presentare ricorso all’ANAC.
4. L’attestazione SOA è sufficiente per dimostrare la capacità tecnica? Sì, secondo l’articolo 100 del d.lgs. 36/2023 e l’Allegato II.12 del Codice.
5. Che impatto ha la decisione sull’intera procedura di gara? Se non si rispetta l’ordine, la procedura può essere annullata.
Contatti
Direzione Legislazione Opere Pubbliche – Tel. 06 84567.224 – operepubbliche@ance.it



Commento all'articolo