Riforma della Corte dei Conti: nuova legge sul controllo e responsabilità pubblica entra in vigore il 22 gennaio 2026
In Gazzetta Ufficiale la Legge di riforma della Corte dei Conti
La Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2026 ha pubblicato la legge 7 gennaio 2026, n. 1, intitolata “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. Il provvedimento entra in vigore il 22 gennaio 2026.
La norma modifica la disciplina della giurisdizione, del controllo e della responsabilità amministrativa, alterando la legge n. 20 del 1994 e il decreto legislativo n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile). Introduce inoltre nuove disposizioni sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, sulla responsabilità per danno erariale e conferisce al Governo una delega per il riordino delle funzioni della Corte e per la disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa.

Di seguito una sintesi delle principali novità, a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
Responsabilità amministrativa: modifiche all’articolo 1 della legge n. 20/1994
L’articolo 1 della legge n. 1/2026, lettera a), introduce modifiche in materia di azione di responsabilità. Si ricorda che la responsabilità amministrativa si configura quando un dipendente pubblico arreca allo Stato o ad altro ente pubblico un pregiudizio economicamente apprezzabile, agendo con dolo o colpa grave e in violazione dei doveri di servizio.
Presupposti dell’azione di responsabilità:
- esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto agente e l’amministrazione lesa;
- verificarsi di un evento dannoso, riconducibile a una perdita patrimoniale della PA o alla lesione di un valore essenziale della finanza e della contabilità pubblica;
- sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (esclusa la colpa lieve).
La modifica tipizza la nozione di colpa grave nei seguenti casi:
- violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- travisamento del fatto;
- affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti.
Per la violazione manifesta, il legislatore considera il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza. È esclusa la colpa grave quando la violazione o l’omissione derivano dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
La legge introduce il nuovo comma 1.1 dell’articolo 1, limitando la responsabilità al solo dolo nei casi di conclusione di accordi di conciliazione, mediazione o in sede giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche, e di procedimenti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.
La norma rafforza anche il potere riduttivo del giudice contabile, consentendo una riduzione proporzionale del danno in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie concreta.
Controllo preventivo di legittimità: modifiche all’articolo 3 della legge n. 20/1994
La lettera b) dell’articolo 1 modifica la disciplina del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, disciplinata all’articolo 3 della legge n. 20/2014.
L’elenco degli atti soggetti a controllo è aggiornato: l’articolo 3, comma 1, lettera g), ora comprende tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia, con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall’articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
La normativa introduce una disciplina specifica per i contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC, inserendo i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. In particolare:
- per i contratti pubblici connessi all’attuazione di interventi PNRR e PNC, il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sugli atti conclusivi delle procedure che non prevedano un’aggiudicazione formale. Tali termini hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata;
- regioni, province autonome ed enti locali possono, con legge o statuto adottati previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, assoggettare a controllo preventivo i provvedimenti di affidamento relativi a contratti PNRR/PNC sopra soglia;
- la medesima facoltà è estesa a tutti gli altri soggetti pubblici attuatori del PNRR e del PNC, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti;
- agli atti così sottoposti a controllo si applica la medesima disciplina prevista per il controllo sui contratti PNRR/PNC.
La lettera b) del comma 1 interviene anche sulle previsioni relative ai termini ed effetti del controllo preventivo di legittimità (comma 2 dell’articolo 3). Il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio competente non rimette l’esame alla Sezione del controllo entro trenta giorni dal ricevimento, salvo che l’ufficio richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne dispone il deferimento alla Sezione del controllo.
La Sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Con le modifiche introdotte, i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione della responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994.
Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti
L’articolo 3 della Legge delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti, incrementarne l’efficienza e disciplinare il rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa. La previsione elenca i criteri e i principi direttivi da seguire nell’adozione dei decreti.
Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dei procedimenti PNRR–PNC
L’articolo 4 della Legge n. 1 del 2026 prevede che, ferma restando l’azione di responsabilità amministrativa, al pubblico ufficiale responsabile dei procedimenti PNRR–PNC che, per fatto a lui imputabile, determini un ritardo superiore al 10 % rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento:
- si applichi, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico annuo lordo;
- la sanzione sia irrogata secondo le forme e le garanzie del Codice della giustizia contabile.
In allegato è riportata la copia dell’atto normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fonti
Fonte: ANCE – https://ance.it/dl-sostegni-ter-misure-su-bonus-edilizi-schiaffo-a-imprese-e-ci-10/
Approfondimento
La legge n. 1/2026 si inserisce in un contesto di riforma della giustizia contabile e di adeguamento delle funzioni della Corte dei conti alle esigenze di trasparenza e di controllo delle spese pubbliche. Le modifiche mirano a rendere più chiara la disciplina della responsabilità amministrativa, a rafforzare i meccanismi di controllo preventivo e a garantire una maggiore efficienza nella gestione delle funzioni della Corte.
Dati principali
| Area | Modifica principale |
|---|---|
| Responsabilità amministrativa | Tipizzazione della colpa grave; limitazione della responsabilità al solo dolo in specifici casi; nuovo potere riduttivo del giudice contabile. |
| Controllo preventivo di legittimità | Aggiornamento elenco atti; disciplina specifica per contratti PNRR/PNC; termini di efficacia del provvedimento. |
| Delega al Governo | Adottare decreti legislativi entro 12 mesi per riorganizzare le funzioni della Corte e disciplinare i rimborsi spese legali. |
| Sanzioni PNRR–PNC | Multa da 150 euro a due annualità del trattamento economico per ritardi superiori al 10 %. |
Possibili Conseguenze
Le modifiche potrebbero:
- Ridurre la frequenza di azioni di responsabilità amministrativa per dolo, concentrandosi su casi di colpa grave;
- Accelerare i processi di controllo preventivo, soprattutto per i contratti PNRR/PNC, grazie a termini più stringenti;
- Incrementare l’efficienza della Corte dei conti mediante riorganizzazione delle funzioni;
- Introdurre sanzioni pecuniarie più severe per ritardi nei procedimenti PNRR/PNC, incentivando la tempestività delle amministrazioni.
Opinione
Il testo presenta una serie di modifiche volte a chiarire e rafforzare la disciplina della responsabilità amministrativa e del controllo preventivo, senza introdurre elementi di orientamento ideologico. Le disposizioni sono formulate in modo tecnico e mirano a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nell’amministrazione pubblica.
Analisi Critica (dei Fatti)
La norma si basa su una revisione delle disposizioni esistenti, con particolare attenzione alla definizione di colpa grave e alla disciplina del controllo preventivo. La tipizzazione della colpa grave è coerente con le esigenze di chiarezza giuridica, ma la differenza rispetto al Codice degli appalti è stata evidenziata dalle associazioni di magistrati, suggerendo la necessità di un coordinamento più stretto tra le due disposizioni. La delega al Governo per la riorganizzazione della Corte dei conti è una misura di natura procedurale, che richiederà un’attenta attuazione per evitare conflitti di competenza.
Relazioni (con altri fatti)
La legge si inserisce nel quadro normativo più ampio delle riforme della giustizia contabile (decreto legislativo n. 174/2016) e delle disposizioni relative al PNRR e al PNC (Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023). Le modifiche si collegano anche alle linee guida europee in materia di controllo delle spese pubbliche e di trasparenza.
Contesto (oggettivo)
Il contesto normativo è caratterizzato da un crescente interesse per la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Le riforme della giustizia contabile e le iniziative europee sul controllo delle spese pubbliche hanno spinto l’adozione di norme più stringenti e di meccanismi di controllo più efficaci. La legge n. 1/2026 rappresenta un passo verso l’allineamento con tali obiettivi.
Domande Frequenti
1. Quando entra in vigore la legge 7 gennaio 2026, n. 1?
La legge entra in vigore il 22 gennaio 2026.
2. Quali sono le principali modifiche introdotte alla responsabilità amministrativa?
La legge tipizza la colpa grave, limita la responsabilità al solo dolo in specifici casi di accordi e procedimenti, e rafforza il potere riduttivo del giudice contabile.
3. Come viene modificato il controllo preventivo di legittimità?
Viene aggiornato l’elenco degli atti soggetti a controllo, introdotta una disciplina specifica per i contratti PNRR/PNC, e stabiliti termini più stringenti per l’efficacia dei provvedimenti.
4. Qual è la delega conferita al Governo?
Il Governo ha la delega di adottare, entro 12 mesi, decreti legislativi per riorganizzare le funzioni della Corte dei conti e disciplinare i rimborsi delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.
5. Che s



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