Conto Termico 3.0: webinar GSE svela regole e incentivi per le imprese edili

Conto Termico 3.0: webinar GSE svela regole e incentivi per le imprese edili

Webinar del GSE sul Conto Termico 3.0: interventi di efficienza energetica

Il GSE ha organizzato un webinar il 28 gennaio per approfondire il Conto Termico 3.0, con particolare attenzione alle imprese edili. La registrazione e le slide sono disponibili sul sito del GSE.

Il focus principale è stato la diagnosi energetica e gli interventi di incremento dell’efficienza energetica del Titolo II, che includono l’isolamento termico delle superfici opache e la trasformazione in edifici a energia quasi zero (nZEB).

Conto Termico 3.0: webinar GSE svela regole e incentivi per le imprese edili

Diagnosi energetica

La diagnosi energetica ante‑operam, redatta da un EGE o da un’ESCO certificata, è obbligatoria insieme all’attestato di prestazione energetica (APE) post‑operam nei seguenti casi:

  • isolamento termico di superfici opache;
  • edifici nZEB;
  • edifici con impianti di potenza nominale totale del focolare ≥ 200 kW, anche per:
  • sostituzione di chiusure trasparenti;
  • sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • pompe di calore elettriche o a gas;
  • sistemi ibridi factory made o bivalenti;
  • caldaie a biomassa;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente;
  • microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili.

Per gli interventi del Titolo II realizzati da imprese ed ETS economici su edifici terziari, è obbligatorio presentare l’APE ante‑operam per dimostrare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno 10 % (o 20 % per multi‑intervento).

Le spese per diagnosi e attestati di prestazione energetica sono incentivabili:

  • per amministrazioni pubbliche, ETS economici e non, ESCO e altri soggetti abilitati: 100 % della spesa (con possibilità di contributo anticipato, escluso per ETS economici);
  • per soggetti privati, comprese cooperative di abitanti e cooperative sociali: 50 % della spesa, senza contributo anticipato.

Interventi di efficienza energetica

Interventi II.A – isolamento termico delle superfici opache

Requisiti di accesso:

  • rispetto del valore limite massimo di trasmittanza in base a tipologia di superficie (copertura, pavimento, parete) e zona climatica;
  • analisi e correzione dei ponti termici (asseverata dal tecnico abilitato);
  • redazione della diagnosi energetica ante‑operam e APE post‑operam.

Per interventi realizzati da imprese ed ETS economici su edifici terziari, è richiesta una riduzione della domanda di energia primaria del 10 % (o 20 % per multi‑intervento), dimostrata anche con l’APE ante‑operam.

Spese ammissibili:

  • fornitura e messa in opera di materiale coibente, comprese opere provvisionali;
  • fornitura e messa in opera di materiali ordinari realizzati contestualmente all’isolamento;
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • installazione di sistemi di ventilazione meccanica per la gestione delle condensazioni;
  • prestazioni professionali connesse all’intervento.

Interventi II.D – edifici nZEB

Requisiti di accesso:

  • rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici nZEB (D.M. 26 giugno 2015 e successive modifiche), calcolati in relazione all’edificio di riferimento: coefficiente di scambio termico per trasmissione, rapporto tra superficie utile e superficie esterna, efficienze medie stagionali, indici di prestazione energetica, obbligo di integrazione da fonti rinnovabili;
  • ristrutturazione con ampliamento delle volumetrie fino al 25 % (demolizione e ricostruzione in ubicazione differente solo per le PA, nel medesimo comune);
  • redazione della diagnosi energetica ante‑operam e APE post‑operam con classificazione nZEB.

Per interventi nZEB realizzati da imprese ed ETS economici su edifici terziari, è richiesta una riduzione della domanda di energia primaria del 20 %, dimostrata anche con l’APE ante‑operam.

Non è possibile presentare una richiesta di multi‑intervento che includa l’intervento nZEB, poiché quest’ultimo comprende già tutte le categorie di intervento previste dal Conto Termico 3.0.

Spese ammissibili:

  • fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie per il raggiungimento dei requisiti nZEB;
  • demolizione, smaltimento e ricostruzione di involucro e impianti;
  • demolizione e ricostruzione dell’edificio;
  • eventuale adeguamento sismico;
  • prestazioni professionali connesse all’intervento.

Per imprese e ETS economici, non sono incentivabili apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili per nessun tipo di intervento, sia del Titolo II che del Titolo III.

Fonti

Fonte: ANCE – Conto Termico 3.0: regole applicative e incentivi

Approfondimento

Il webinar ha illustrato in dettaglio le modalità di accesso ai finanziamenti, i requisiti tecnici e le procedure di verifica. È stato sottolineato l’importanza della diagnosi energetica ante‑operam per garantire la corretta valutazione dell’impatto degli interventi.

Dati principali

Requisito Descrizione
Diagnosi energetica ante‑operam Obbligatoria per isolamento termico, nZEB e edifici ≥ 200 kW
APE post‑operam Obbligatoria per tutti gli interventi del Titolo II
Riduzione energia primaria 10 % per interventi singoli, 20 % per multi‑intervento (edifici terziari)
Incentivo spese diagnosi 100 % per pubbliche e ETS, 50 % per privati
Incentivo spese interventi Varie in base al tipo di intervento e soggetto beneficiario

Possibili conseguenze

Il rispetto dei requisiti tecnici e delle procedure di verifica può portare a:

  • accesso ai finanziamenti del Conto Termico 3.0;
  • riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione;
  • contributo alla riduzione delle emissioni di COâ‚‚;
  • incremento del valore degli immobili.

Opinione

Il webinar ha evidenziato l’importanza di una pianificazione accurata e di una documentazione completa per ottenere i finanziamenti. La chiarezza delle regole è fondamentale per facilitare l’adozione di interventi di efficienza energetica da parte delle imprese edili.

Analisi critica (dei fatti)

Le regole presentate sono coerenti con la normativa vigente e mirano a garantire che gli interventi realizzati abbiano un impatto reale sulla riduzione del consumo energetico. La distinzione tra interventi di isolamento termico e nZEB è ben definita, così come i requisiti di riduzione della domanda di energia primaria per gli ETS economici.

Relazioni (con altri fatti)

Il Conto Termico 3.0 si inserisce nel quadro più ampio delle politiche europee per la transizione energetica, in particolare il Piano Nazionale Integrato per la Transizione Ecologica (PNIEE) e le direttive UE sull’efficienza energetica. Le misure di incentivazione sono in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Green Deal europeo.

Contesto (oggettivo)

Il Conto Termico 3.0 è stato introdotto per sostituire il precedente Conto Termico, con l’obiettivo di semplificare le procedure e aumentare l’efficacia degli interventi di efficienza energetica. Il GSE, in collaborazione con ANCE, ha organizzato webinar per fornire chiarimenti pratici e aggiornamenti normativi.

Domande Frequenti

  1. Quali sono i requisiti per l’accesso al Conto Termico 3.0? È necessario presentare una diagnosi energetica ante‑operam e un APE post‑operam, rispettare i limiti di trasmittanza, dimostrare la riduzione della domanda di energia primaria e, per gli ETS economici, fornire l’APE ante‑operam.
  2. Quali spese sono ammissibili per gli interventi di isolamento termico? Sono ammissibili le spese per materiali coibenti, materiali ordinari, demolizione e ricostruzione, sistemi di ventilazione meccanica e prestazioni professionali.
  3. È possibile ottenere un contributo per apparecchiature alimentate a combustibili fossili? No, per gli ETS economici non sono incentivabili apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili.
  4. Qual è la percentuale di incentivo per le spese di diagnosi? 100 % per pubbliche e ETS, 50 % per privati.
  5. Come si dimostra la riduzione della domanda di energia primaria? Con l’APE ante‑operam e, se richiesto, con l’APE post‑operam.

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