Decreto 5/2026: obblighi di copertura rinnovabile negli edifici e nuove percentuali di integrazione
Fonti
Fonte: ANCE – Agenzia Nazionale per le Costruzioni edili
Approfondimento
Il decreto legislativo n. 5/2026, entrato in vigore il 4 febbraio, attua la direttiva UE 2023/2413 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il testo modifica l’Allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introducendo nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Tali obblighi si applicano agli interventi di cui la domanda di titolo edilizio è presentata almeno 180 giorni dopo l’entrata in vigore, cioè dal 3 agosto.

Dati principali
Le percentuali di copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili variano in base alla tipologia di intervento:
| Tipologia di intervento | Copertura acqua calda sanitaria (ACS) | Copertura ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva |
|---|---|---|
| Edifici nuovi | 60 % | 60 % |
| Ristrutturazioni importanti di primo livello | 40 % | 40 % |
| Ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico | — | 15 % (solo climatizzazione) |
Per gli edifici pubblici le percentuali sono maggiorate del 5 % e la potenza elettrica degli impianti rinnovabili è aumentata del 10 %.
Possibili Conseguenze
Le nuove soglie minime richiedono l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in un numero maggiore di interventi, con impatti sul costo di costruzione e ristrutturazione. La possibilità di deroga per non convenienza economica può ridurre l’onere per i proprietari, ma richiede la presentazione di una relazione tecnica che dimostri la non convenienza.
Opinione
Il testo del decreto si presenta come un passo avanti verso la riduzione delle emissioni di CO₂, ma la sua efficacia dipenderà dall’implementazione pratica e dalla capacità degli operatori del settore di adeguarsi alle nuove percentuali di copertura.
Analisi Critica (dei Fatti)
Il decreto mantiene le percentuali di copertura per gli edifici nuovi, ma introduce una distinzione più fine per le ristrutturazioni, riducendo la soglia dal 60 % al 40 % o al 15 % a seconda dell’estensione dell’intervento. La deroga per non convenienza economica è un ampliamento rispetto alla precedente esclusiva deroga per impossibilità tecnica, ma è limitata ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni di primo livello.
Relazioni (con altri fatti)
Il decreto si inserisce nel contesto delle politiche europee di transizione energetica e si collega al ministerial decree “requisiti minimi” del 26 giugno 2015, che definisce le categorie di edifici soggetti a obblighi di efficienza energetica. Inoltre, la modifica dell’Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, riguarda i requisiti minimi per impianti a pompe di calore, mentre l’Allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riguarda la certificazione di installatori e progettisti.
Contesto (oggettivo)
Il decreto legislativo n. 5/2026 è stato adottato in risposta alla direttiva UE 2023/2413, che mira a incrementare l’uso di energie rinnovabili nei settori edilizio e industriale. L’obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la sicurezza energetica. Le nuove soglie minime di copertura sono state stabilite in base a studi di settore che evidenziano la fattibilità tecnica e l’efficienza economica di impianti rinnovabili in diversi tipi di intervento.
Definizioni
1 Edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente con superficie utile > 1.000 m², soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, o demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
2 Ristrutturazione importante di primo livello: intervento che interessa l’involucro edilizio con incidenza > 50 % della superficie disperdente lorda complessiva e comprende la ristrutturazione dell’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva.
3 Ristrutturazione importante di secondo livello: intervento che interessa l’involucro edilizio con incidenza > 25 % della superficie disperdente lorda complessiva e può interessare l’impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva.
4 Ristrutturazione dell’impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione e/o emissione del calore.
Domande Frequenti
- Quando entreranno in vigore i nuovi obblighi di copertura? Dal 4 febbraio 2026, con applicazione ai progetti di cui la domanda di titolo edilizio è presentata almeno 180 giorni dopo l’entrata in vigore, cioè dal 3 agosto.
- Quali percentuali di copertura sono previste per gli edifici nuovi? 60 % per l’acqua calda sanitaria e 60 % per l’acqua calda sanitaria più climatizzazione invernale e estiva.
- Cosa cambia per le ristrutturazioni? Le percentuali si differenziano in base al livello: 40 % per ristrutturazioni importanti di primo livello e 15 % per ristrutturazioni importanti di secondo livello o per ristrutturazioni dell’impianto termico.
- È possibile ottenere una deroga? Sì, per impossibilità tecnica (come prima) e per non convenienza economica (solo per nuovi edifici e ristrutturazioni di primo livello).
- Quali sono le implicazioni per gli edifici pubblici? Le percentuali di copertura sono maggiorate del 5 % e la potenza elettrica degli impianti rinnovabili è aumentata del 10 %.
Allegati
Contatti
Tecnologie, normative tecniche e qualità delle costruzioni
Tel. 06 84567.365
E‑Mail: tecnologie@ance.it



Commento all'articolo