Crans‑Montana: i nuovi criteri di sicurezza antincendio per bar, ristoranti e locali di intrattenimento
Sicurezza antincendio nei locali: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco dopo Crans‑Montana
Il recente incidente a Crans‑Montana ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza antincendio nei locali aperti al pubblico, in particolare quelli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande e alle attività di intrattenimento.
L’episodio ha evidenziato una criticità già nota agli operatori del settore: l’incertezza nell’inquadramento normativo di bar e ristoranti che ospitano musica, eventi o forme di intrattenimento, con conseguenti dubbi sugli adempimenti antincendio applicabili. Per evitare interpretazioni diverse sul territorio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emesso una circolare di indirizzo finalizzata a garantire uniformità applicativa. Vediamone i punti salienti.

Indice
- Bar e ristoranti: quando NON sono soggetti al DPR 151/2011
- La distinzione fondamentale: bar e ristoranti vs locali di pubblico spettacolo
- Musica dal vivo e karaoke: quando restano attività accessorie
- Sicurezza antincendio nei bar e ristoranti: il ruolo della valutazione del rischio
- DVR e prevenzione incendi: due piani distinti ma coordinati
- Piano di emergenza: quando è obbligatorio
- Il ruolo degli addetti antincendio
- Un indirizzo operativo per progettisti e gestori
Bar e ristoranti: quando NON sono soggetti al DPR 151/2011
Il primo punto della circolare riguarda l’assoggettabilità al DPR 151/2011 (procedimenti di prevenzione incendi). I bar e i ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011 e non sono quindi tenuti, di regola, agli adempimenti previsti per le attività controllate dai Vigili del Fuoco.
Restano tuttavia soggetti agli adempimenti antincendio le eventuali attività a servizio, come ad esempio:
- impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW;
- altre attività ricomprese nell’Allegato I del DPR 151/2011 presenti all’interno dell’esercizio.
La distinzione fondamentale: bar e ristoranti vs locali di pubblico spettacolo
Il nodo centrale affrontato dalla circolare riguarda la distinzione tra esercizi di somministrazione e locali di pubblico spettacolo, disciplinati dagli articoli 68 e 80 del TULPS. Rientrano tra i locali di pubblico spettacolo – e sono quindi soggetti a specifiche regole tecniche antincendio – le attività caratterizzate da:
- intrattenimento come funzione prevalente;
- elevato affollamento;
- permanenza prolungata del pubblico.
È il caso, ad esempio, di discoteche e sale da ballo, per le quali trovano applicazione:
- il DM 19 agosto 1996 (regola tecnica tradizionale);
- la RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi (DM 22 novembre 2022);
- il DPR 151/2011, attività n. 65, al superamento delle soglie dimensionali o di capienza.
Musica dal vivo e karaoke: quando restano attività accessorie
Un tema ricorrente nella pratica riguarda la presenza di musica dal vivo, DJ set o karaoke nei bar e ristoranti. La circolare chiarisce che tali attività non modificano l’inquadramento dell’esercizio se:
- non sono svolte in sale appositamente allestite per spettacoli;
- non comportano l’aspetto danzante;
- la capienza della sala non supera le 100 persone;
- l’intrattenimento resta accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione.
Al contrario, quando l’intrattenimento diventa l’elemento dominante e comporta modifiche funzionali (layout, gestione dell’affollamento, impianti, modalità di esercizio), si rende necessario rivalutare l’attività nel suo complesso.
Sicurezza antincendio nei bar e ristoranti: il ruolo della valutazione del rischio
In assenza di una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti, la circolare ribadisce che la sicurezza antincendio deve essere definita attraverso una valutazione del rischio incendio, sviluppata dal datore di lavoro secondo i criteri del DM 3 settembre 2021.
I criteri progettuali e gestionali possono fare riferimento:
- al Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 – RTO), con definizione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione;
- in alternativa, al cosiddetto “Minicodice” (Allegato I del DM 3 settembre 2021) per i luoghi di lavoro a basso rischio, se ne ricorrono i presupposti.
DVR e prevenzione incendi: due piani distinti ma coordinati
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra:
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza.
Il DVR è finalizzato alla tutela dei lavoratori e deve considerare i rischi connessi all’organizzazione del lavoro (per approfondire consigliamo questo volume). Tuttavia, la presenza del pubblico può incidere indirettamente sulle condizioni operative, ad esempio in caso di:
- picchi di affollamento;
- interferenze operative;
- modifiche del layout.
La normativa antincendio, invece, assume come riferimento tutti gli occupanti, indipendentemente dal loro ruolo (lavoratori, clienti, visitatori).
Piano di emergenza: quando è obbligatorio
Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi, secondo il DM 2 settembre 2021:
- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, a prescindere dal numero di addetti;
- attività rientranti nel DPR 151/2011.
Viene inoltre ribadito il principio di inclusività, con l’obbligo di considerare nel piano di emergenza anche le persone con esigenze speciali, coerentemente con l’approccio introdotto dal Codice di prevenzione incendi.
Il ruolo degli addetti antincendio
Gli addetti al servizio antincendio hanno compiti che vanno oltre l’uso dei presidi: gestiscono l’emergenza, controllano le



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