Bonus Barriere 75% 2025: esclusione di spese e obblighi di completamento per mantenere la detrazione
Fonti
Fonte: EdilTecnico.it
Approfondimento
Il Bonus Barriere 75 % è stato introdotto con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) e inserito nell’articolo 119-ter del decreto Rilancio (dl 34/2020). L’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). Dal 2023, con il decreto 212/2023, l’applicazione è stata limitata ai soli montascale, ascensori e rampe; altri lavori come infissi, pavimenti o servizi igienici sono stati esclusi. La durata delle rate è stata estesa da 5 a 10 anni.

Dati principali
| Condizione | Bonus Barriere Architettoniche | Detrazione ordinaria |
|---|---|---|
| Anno spesa | 2025 | 2026 |
| Aliquota | 75 % | 50 % prima casa, 36 % seconda casa |
| Interventi | Solo montascale, ascensori, rampe | Tutti gli interventi che rientrano nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche |
| Stato lavori | Conclusi prima della presentazione del 730/2026 | Ancora in corso alla stessa data |
| Asseverazione DM 236/89 | Obbligatoria | Non richiesta |
Possibili Conseguenze
Se i lavori non sono conclusi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la spesa pagata nel 2025 può essere considerata solo come acconto e il contribuente avrà diritto alla detrazione ordinaria (50 % per prima casa o 36 % per seconda casa). Il mancato completamento dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione maggiorata del 75 %.
Opinione
Il testo non esprime opinioni personali, ma presenta esclusivamente fatti normativi e pratici relativi al Bonus Barriere 75 %.
Analisi Critica (dei Fatti)
La normativa richiede l’asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato, che può essere rilasciata solo al termine dei lavori. Questo requisito lega in modo diretto il completamento dell’intervento al diritto alla detrazione. Il principio di cassa, secondo cui la spesa è considerata sostenuta al momento dell’ordine di pagamento, permette di includere bonifici effettuati a fine anno nel 2025. Tuttavia, l’assenza di asseverazione impedisce l’accesso all’aliquota maggiorata.
Relazioni (con altri fatti)
Il Bonus Barriere 75 % è correlato al Superbonus 110 % e al Bonus Ristrutturazione/Bonus Casa, in quanto tutti richiedono la realizzazione di lavori concreti e la documentazione tecnica. Le limitazioni introdotte dal decreto 212/2023 sono in linea con le direttive dell’Agenzia delle Entrate che hanno ridotto l’ammissibilità di lavori troppo generici.
Contesto (oggettivo)
Il contesto normativo è definito dalla legge di Bilancio 2022, dal decreto Rilancio e dal decreto 212/2023. L’obiettivo è promuovere l’accessibilità architettonica, ma le restrizioni recenti mirano a evitare abusi e a garantire che l’agevolazione sia destinata a interventi specifici e documentati.
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Domande Frequenti
Domanda 1: Quando è necessario completare i lavori per usufruire del Bonus Barriere 75 %?
Risposta 1: I lavori devono essere conclusi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (730/2026) per poter usufruire dell’aliquota maggiorata.
Domanda 2: Quali interventi sono ancora ammessi al Bonus Barriere 75 %?
Risposta 2: Solo montascale, ascensori e rampe sono ammessi al 75 % dal decreto 212/2023.
Domanda 3: Cosa succede se la spesa è pagata a fine anno ma i lavori non sono conclusi?
Risposta 3: La spesa è considerata sostenuta nel 2025, ma senza l’asseverazione e il completamento dell’intervento si ha diritto solo alla detrazione ordinaria.
Domanda 4: È necessaria un’asseverazione tecnica per il Bonus Barriere 75 %?
Risposta 4: Sì, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità (DM 236/1989) è obbligatoria e può essere rilasciata solo al termine dei lavori.



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