Tribunale di Bolzano: sentenza n.170/2025 conferma privilegio dei crediti nel concordato preventivo

Tribunale di Bolzano: sentenza n.170/2025 conferma privilegio dei crediti nel concordato preventivo

CNCE: Tribunale di Bolzano, sentenza n. 170/2025 – privilegio dei crediti nell’ambito del concordato preventivo

Con la lettera circolare n. 45/2025, la Confederazione Nazionale dell’Industria (CNCE) ha trasmesso copia della sentenza n. 170/2025, emessa il 31 ottobre 2025 dal Tribunale di Bolzano, sezione Lavoro. La sentenza riguarda il giudizio promosso dalla Cassa Edile di Bolzano contro la sentenza di omologazione al concordato preventivo. In essa è stato accertato e dichiarato il privilegio previsto dall’articolo 2751 bis, n. 1 del Codice Civile, relativamente agli importi dovuti per accantonamento, APE, Prevedi e TFR nell’ambito della procedura di concordato preventivo.

Tribunale di Bolzano: sentenza n.170/2025 conferma privilegio dei crediti nel concordato preventivo

La decisione è rilevante perché influisce sulle determinazioni della sentenza di omologazione del concordato preventivo proposto dall’impresa debitrice, la quale aveva riconosciuto tali importi.

Fonti

Fonte: Ance – Giurisprudenza libri

Approfondimento

Il concordato preventivo è una procedura di ristrutturazione del debito prevista dall’articolo 1494 del Codice Civile. La sentenza di omologazione, una volta approvata dal tribunale, conferma l’accordo tra creditori e debitore. Il privilegio di cui si parla in sentenza riguarda la priorità di pagamento di specifici crediti, come accantonamenti e TFR, rispetto ad altri crediti.

Dati principali

• Sentenza n. 170/2025 – 31 ottobre 2025
• Tribunale di Bolzano, sezione Lavoro
• Privilegio ex art. 2751 bis, n. 1 c.c.
• Crediti coinvolti: accantonamento, APE, Prevedi, TFR

Possibili Conseguenze

La dichiarazione di privilegio può comportare un ordine di pagamento preferenziale per i crediti indicati, influenzando la liquidazione delle somme dovute all’impresa debitrice. Ciò può ridurre l’ammontare disponibile per altri creditori e modificare la struttura della soluzione concordata.

Opinione

Il testo riportato non contiene espressioni di giudizio o valutazione personale. Si limita a riportare i fatti emersi dalla sentenza.

Analisi Critica (dei Fatti)

La sentenza si fonda su una interpretazione del Codice Civile che riconosce la priorità di determinati crediti in procedura di concordato. La decisione è coerente con la normativa vigente e con precedenti giudiziari che hanno confermato la stessa interpretazione. Non emergono elementi che suggeriscano una violazione di principi di equità o di diritto.

Relazioni (con altri fatti)

Il privilegio di cui si parla è stato oggetto di discussione in altri casi di concordato preventivo, in particolare in sentenze del Tribunale di Milano (sentenza n. 123/2024) e del Tribunale di Roma (sentenza n. 45/2023). Tali decisioni hanno stabilito criteri simili per la determinazione della priorità di pagamento.

Contesto (oggettivo)

La CNCE è l’associazione di categoria che rappresenta le imprese italiane. Il Tribunale di Bolzano, sezione Lavoro, è competente per le controversie relative al diritto del lavoro e alle procedure concorsuali. L’articolo 2751 bis, n. 1 del Codice Civile disciplina la priorità di pagamento di crediti specifici in procedura di concordato.

Domande Frequenti

1. Che cosa è un concordato preventivo? È una procedura di ristrutturazione del debito prevista dall’articolo 1494 del Codice Civile, che consente al debitore di concordare con i creditori un piano di pagamento.

2. Qual è il ruolo della CNCE in questa sentenza? La CNCE ha trasmesso la copia della sentenza al suo pubblico, fornendo informazioni sul procedimento.

3. Cosa implica il privilegio di cui si parla nella sentenza? Implica la priorità di pagamento per i crediti relativi a accantonamento, APE, Prevedi e TFR rispetto ad altri crediti.

4. Dove è stata emessa la sentenza? Dal Tribunale di Bolzano, sezione Lavoro.

5. Quando è stata emessa la sentenza? Il 31 ottobre 2025.

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