2026: la rinuncia di proprietà diventa nulla per case con abusi edilizi
Manovra 2026: dal 1° gennaio stop alla rinuncia di proprietà per case con abusi edilizi
Dal 1 gennaio 2026 la normativa prevede che la rinuncia alla proprietà e la cessione dello Stato siano consentite solo per immobili che siano conformi a tutte le normative urbanistiche, ambientali e sismiche. Se l’immobile presenta abusi edilizi, la rinuncia è considerata nulla.
La legge di Bilancio 2026 incorpora la sentenza della Corte di Cassazione che riconosce il diritto di rinuncia abdicativa quando il possesso è antieconomico, ma impone limitazioni. In futuro, gli atti di rinuncia non potranno essere impugnati, ma non potranno riguardare immobili con abusi.

Le Sezioni Unite hanno esaminato due casi: immobili in zone con vincoli idrogeologici a Bomba (Abruzzo) e a Belluno, in cui i proprietari avevano rinunciato per evitare costi di gestione e responsabilità.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva impugnato gli atti, chiedendo la dichiarazione di nullità in generale, o almeno la nullità quando la rinuncia fosse motivata esclusivamente dal desiderio di trasferire allo Stato i costi di consolidamento, manutenzione o demolizione, con la responsabilità per eventuali danni.
La Cassazione aveva accolto la richiesta degli ex proprietari, stabilendo un principio di diritto che permetteva ulteriori atti di rinuncia. Il governo ha quindi intervenuto per limitare la portata della rinuncia e prevenire l’aumento dei costi.
Il comma 13 dell’art. 129 del disegno di legge di Bilancio prevede che la rinuncia abdicativa sia nulla se non è allegata la documentazione che attesti la conformità del bene alle normative urbanistiche, ambientali e sismiche vigenti.
Chi intende rinunciare alla proprietà deve presentare al notaio la documentazione completa sulla regolarità dell’immobile. Se mancano certificati di conformità urbanistica, autorizzazioni ambientali e attestazione di conformità sismica, l’atto è nullo.
La norma esclude dalla rinuncia tutti gli immobili abusivi o con difformità edilizie non sanate, gli immobili in zone vincolate senza autorizzazioni, gli edifici non conformi alla normativa sismica e i fabbricati privi di agibilità. Chi possiede beni con irregolarità deve regolarizzarli o demolirli prima di poter rinunciare.
Fonti
Articolo originale: https://ediltecnico.it/r



Commento all'articolo