Progettazione edilizia: quando l’IVA si riduce al 10% e quali sono le condizioni

Progettazione edilizia: quando l'IVA si riduce al 10% e quali sono le condizioni

Le prestazioni di progettazione di un edificio possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 10 % solo se incluse in un contratto di appalto che prevede la realizzazione complessiva dell’opera, comprensiva anche della fase di costruzione. Se la progettazione è oggetto di un contratto autonomo, si applica l’aliquota ordinaria del 22 %.

Fonti

Fonte: Ance.it – Risposta n. 309 dell’11 dicembre 2025

Progettazione edilizia: quando l'IVA si riduce al 10% e quali sono le condizioni

Approfondimento

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 309 del 11 dicembre 2025, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, ai numeri 127‑quinquies e 127‑septies. Queste disposizioni disciplinano l’aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e l’estensione dell’agevolazione agli edifici assimilati, tra cui gli edifici scolastici.

Dati principali

Aliquota IVA ridotta: 10 % per contratti di appalto che includono progettazione e costruzione.

Aliquota IVA ordinaria: 22 % per contratti di progettazione autonomi.

Edifici assimilati (art. 1 legge n. 659/1961, art. 2, comma 2, RDL n. 1094/1938): scuole, ospedali, case di cura, asili infantili, ecc.; possono includere anche strutture con finalità analoghe non espressamente elencate.

Possibili Conseguenze

Riduzione dei costi per i progetti che includono progettazione e costruzione in un unico contratto.

Maggiore complessità contrattuale per garantire l’inclusione di entrambe le fasi sotto lo stesso appalto.

Impatto fiscale sulle imprese di costruzione e di progettazione, che devono adeguare la fatturazione alle nuove regole.

Opinione

Il testo non esprime giudizi di valore; si limita a riportare le disposizioni normative e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Analisi Critica (dei Fatti)

La risposta dell’Agenzia delle Entrate si fonda su una lettura letterale delle norme del DPR 633/1972 e delle leggi di riferimento. La distinzione tra contratti di appalto “completi” e “autonomi” è chiara e coerente con la normativa vigente. Non emergono ambiguità significative, sebbene la definizione di “componente formativa non marginale” possa richiedere ulteriori chiarimenti pratici.

Relazioni (con altri fatti)

La riduzione IVA per edifici assimilati è in linea con la politica fiscale italiana di incentivare la costruzione di strutture non di lusso. L’estensione dell’agevolazione alla progettazione è coerente con la normativa europea che promuove l’efficienza economica nei processi di costruzione.

Contesto (oggettivo)

Il contesto normativo italiano prevede diverse aliquote IVA per categorie di beni e servizi. L’aliquota ridotta al 10 % è applicata a specifiche categorie di costruzioni, mentre l’aliquota ordinaria è del 22 %. L’Agenzia delle Entrate, in qualità di autorità competente, emette risposte interpretative per chiarire l’applicazione pratica delle norme.

Allegati

Risposta n. 309 – 11 dicembre 2025 (PDF)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche Fiscali – Tel. 06 84567.291/256 – politichefiscali@ance.it

Domande Frequenti

1. Quando si applica l’aliquota IVA ridotta al 10 % per la progettazione di un edificio? L’aliquota ridotta si applica solo se la progettazione è inclusa in un contratto di appalto che prevede anche la costruzione dell’edificio.

2. Cosa succede se la progettazione è contrattualizzata separatamente? In tal caso, la progettazione è soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22 %.

3. Quali edifici sono considerati “assimilati” ai fini dell’aliquota ridotta? Sono inclusi edifici come scuole, ospedali, case di cura, asili infantili e strutture con finalità analoghe, anche se non espressamente elencati, purché destinati a istruzione, cura o assistenza.

4. Qual è la fonte normativa che disciplina l’aliquota ridotta? La normativa è contenuta nella Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972, con riferimenti ai numeri 127‑quinquies e 127‑septies.

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