Trasferimento dei crediti d’imposta Superbonus: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul conferimento d’azienda
Fonti
Articolo originale pubblicato su ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) – https://ance.it/foto-miste-1920-x-1080-px-100-2/
Approfondimento
Il testo analizza la possibilità di trasferire i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus edilizio, ottenuti tramite sconto in fattura, in occasione di un conferimento d’azienda da impresa individuale a società di capitali. La risposta n. 281 del 4 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti normativi e pratici su questa operazione.

Dati principali
• Normativa di riferimento: Art. 121 del Dl n. 34/2020, che disciplina la circolazione dei crediti d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia.
• Limiti di cessione: i crediti possono essere ceduti solo a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari) e non possono essere successivamente ceduti liberamente.
• Operazione di conferimento: considerata dall’Agenzia delle Entrate come una cessione, non come una trasformazione societaria.
• Procedura di utilizzo: i crediti trasferiti devono essere gestiti tramite la “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia.
Possibili Conseguenze
• Il trasferimento dei crediti in una nuova società di capitali è possibile, ma viene contabilizzato come cessione.
• Dopo il trasferimento, i crediti non possono essere ceduti ulteriormente a meno che non siano destinati a soggetti qualificati.
• L’operazione non comporta una successione universale dei diritti e dei doveri del conferente nella società conferitaria.
Opinione
Il testo si limita a riportare le disposizioni normative e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, senza esprimere giudizi di valore o posizioni politiche.
Analisi Critica (dei Fatti)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di crediti derivanti dallo sconto in fattura è soggetta a restrizioni previste dall’art. 121 del Dl 34/2020. La distinzione tra conferimento e trasformazione è fondamentale: il conferimento non comporta la trasmissione di tutti i diritti e obblighi del conferente, ma solo la cessione dei crediti. Tale interpretazione è coerente con la normativa vigente e con la necessità di evitare l’uso improprio dei crediti d’imposta.
Relazioni (con altri fatti)
Il caso si inserisce nel più ampio contesto delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, in particolare del Superbonus 110 %. Le disposizioni sull’utilizzo e la circolazione dei crediti d’imposta sono state oggetto di numerose comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, tra cui la risposta n. 281 del 4 novembre 2025.
Contesto (oggettivo)
Il Superbonus 110 % è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2020 per incentivare la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. L’opzione dello sconto in fattura consente ai committenti di ottenere un credito d’imposta immediato, che può essere ceduto a soggetti qualificati. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, tramite la risposta n. 281, che il conferimento d’azienda non altera la natura di questi crediti, trattandoli come una cessione.
Domande Frequenti
- Che cosa è un credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura? È un credito fiscale che il committente ottiene al momento della fatturazione, che può essere utilizzato per ridurre l’imposta dovuta o ceduto a soggetti qualificati.
- Il conferimento d’azienda può trasformare un credito d’imposta in un bene trasferibile? Sì, ma l’Agenzia delle Entrate lo considera una cessione, non una trasformazione, e quindi soggetto alle stesse limitazioni di cessione.
- Chi può ricevere i crediti d’imposta ceduti? Solo soggetti qualificati, come banche e intermediari finanziari, secondo l’art. 121 del Dl 34/2020.
- Posso cedere nuovamente i crediti dopo il conferimento? No, una volta ceduti, i crediti non possono essere ulteriormente ceduti liberamente; possono essere ceduti solo a soggetti qualificati.
- Qual è la procedura per utilizzare i crediti ceduti? È necessario utilizzare la “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate, seguendo le stesse modalità previste per l’utilizzo dei crediti d’imposta.
Allegati
Risposta n. 281 del 4 novembre 2025 (PDF)
Contatti
Direzione Politiche Fiscali – Tel. 06 84567.291/256 – politichefiscali@ance.it



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