Nuovo balcone in condominio: la legge, l’assemblea e le potenziali sanzioni
Introduzione
La realizzazione di un nuovo balcone da parte di un condomino, pur riguardando l’unità immobiliare del singolo, può incidere su elementi comuni come la facciata e il decoro architettonico dell’edificio. Per questo motivo, l’installazione di un balcone può essere soggetta a restrizioni previste dal regolamento di condominio e, in alcuni casi, richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
La vicenda
Una proprietaria di un appartamento in condominio ha chiesto al Tar Liguria l’annullamento del provvedimento del Comune, che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. 241/1990, le vietava di proseguire l’intervento edilizio avviato con SCIA. L’intervento consisteva nella realizzazione di un balcone a sbalzo su una porta finestra esistente, considerato lesivo del decoro architettonico della facciata e privato dell’assenso condominiale. La condomina sosteneva inoltre la violazione della normativa condominiale (art. 1102, 1117, 1120, 1122 c.c.). Il Tribunale ha ritenuto che il balcone incidesse sul decoro architettonico, bene comune, e che il Comune avesse il potere di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella SCIA, inclusa la titolarità o l’assenso dei terzi.

La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune. I giudici di secondo grado hanno rilevato che l’opera era destinata ad incidere visibilmente sulla facciata principale, caratterizzata da balconi incassati, alterando l’impronta estetica dell’edificio. Secondo la Corte, ogni intervento che incide sul decoro architettonico (bene comune) richiede il consenso dell’assemblea, indipendentemente dal giudizio soggettivo sull’effetto estetico.
Nuovo balcone aggettante e decoro architettonico
La realizzazione di un balcone a sbalzo può incorrere nel limite rappresentato dal decoro architettonico. Se l’intervento altera in modo sostanziale la facciata, è necessario l’assenso dell’assemblea condominiale. L’art. 1122 c.c. consente al singolo condomino di intervenire sulla propria proprietà, ma solo se l’opera non arreca danno alle parti comuni e non pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio. Le clausole del regolamento di condominio che impongono la preventiva autorizzazione dell’assemblea rendono le opere in violazione abusive e pregiudizievoli.
Fonti
Fonte: EdilTecnico.it – Nuovi balconi in condominio: ecco quando serve il via libera dell’assemblea
Approfondimento
Il caso illustra come la normativa edilizia e condominiale si intersechi quando un intervento privato può alterare l’aspetto collettivo di un edificio. La distinzione tra interventi che modificano il decoro architettonico e quelli che non lo fanno è cruciale per determinare la necessità di autorizzazione assembleare.
Dati principali
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Articolo di legge | Art. 19, comma 3, L. 241/1990 |
| Articoli di codice civile | 1102, 1117, 1120, 1122 c.c. |
| Sentenza del Consiglio di Stato | n. 6951, 6 agosto 2025 |
| Tipo di intervento | Balcone a sbalzo su porta finestra |
| Richiesta di annullamento | Tar Liguria |
Possibili Conseguenze
1. Rivalsa di spese: il condomino può essere obbligato a rimuovere l’intervento o a sostenere le spese per la sua rimozione.
2. Azioni legali: il condominio può intentare un’azione per tutelare il decoro architettonico e la stabilità dell’edificio.
3. Perdita di valore: l’intervento non autorizzato può ridurre il valore di mercato dell’unità immobiliare.
Opinione
Il caso evidenzia l’importanza di rispettare le norme condominiali e di consultare l’assemblea prima di intraprendere interventi che possono alterare l’aspetto collettivo di un edificio.
Analisi Critica (dei Fatti)
La decisione del Consiglio di Stato si fonda su una lettura chiara del principio di tutela del decoro architettonico come bene comune. Il tribunale ha correttamente riconosciuto il potere del Comune di verificare la SCIA e la necessità di assenso condominiale quando l’intervento è visibile dalla pubblica via. La sentenza non impone una soglia quantitativa di alterazione, ma si concentra sull’impatto visibile e sulla stabilità dell’edificio.
Relazioni (con altri fatti)
Il principio di decoro architettonico è stato confermato in precedenti sentenze della Cassazione (es. Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772). La normativa condominiale (art. 1122 c.c.) è stata interpretata come una misura di tutela della proprietà comune, in linea con la disciplina del diritto civile e edilizio.
Contesto (oggettivo)
In Italia, la costruzione di balconi e altre opere edilizie in condominio è regolata da una combinazione di norme edilizie nazionali, regolamenti condominiali e sentenze giudiziarie. Il rispetto di queste norme è fondamentale per garantire la sicurezza, la stabilità e l’estetica degli edifici, oltre a tutelare i diritti dei condomini.
Domande Frequenti
1. Quando è necessario chiedere l’autorizzazione dell’assemblea per un nuovo balcone? Se l’intervento altera visibilmente la facciata o il decoro architettonico dell’edificio, è obbligatorio ottenere l’assenso dell’assemblea condominiale.
2. Quali norme disciplinano la realizzazione di un balcone in condominio? Le norme principali sono l’art. 19, comma 3, della L. 241/1990, gli articoli 1102, 1117, 1120 e 1122 del Codice Civile, e le disposizioni del regolamento condominiale.
3. Cosa può succedere se si costruisce un balcone senza l’autorizzazione dell’assemblea? Il condomino può essere obbligato a rimuovere l’intervento, a sostenere le spese di rimozione e a rispondere di eventuali danni al decoro architettonico e alla stabilità dell’edificio.
4. Qual è il ruolo del Comune in questi casi? Il Comune può vietare l’intervento se la SCIA non è corretta o se l’intervento viola le norme edilizie e decoro architettonico.
5. Come si può evitare controversie con il condominio? Consultare l’assemblea prima di intraprendere interventi, verificare il regolamento condominiale e, se necessario, ottenere l’autorizzazione scritta.



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