Superbonus sismico al 110% senza contributo pubblico: guida pratica fino al 2025

Superbonus sismico al 110% senza contributo pubblico: guida pratica fino al 2025

Superbonus eventi sismici al 110% anche senza contributo pubblico per la ricostruzione

Per le spese relative ad interventi di ricostruzione post sismica, anche se non spetta il contributo pubblico, è possibile beneficiare del c.d. “Superbonus eventi sismici” nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Occorre invece il diritto al contributo per usufruire del “Superbonus rafforzato”, che spetta solo previa rinuncia allo stesso.

Con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 viene sciolto un nodo relativo alla necessità di aver ricevuto, o meno, eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, al fine di poter beneficiare dello speciale Superbonus per i territori interessati da eventi sismici, nella misura del 110%, fino alla fine del 2025 (cfr. art.119 co.8-ter, D.L. 34/2020, conv. legge 77/2020).

Superbonus sismico al 110% senza contributo pubblico: guida pratica fino al 2025

L’Agenzia delle Entrate specifica che bisogna distinguere le due ipotesi di applicabilità del “Superbonus eventi sismici”:

  • la prima relativa al riconoscimento del beneficio fiscale solo sulle spese eccedenti quelle “coperte” dal contributo previsto per la ricostruzione (art.119, co.1-ter e 4-quater);
  • la seconda riferita all’aumento del limite massimo di spesa agevolabile pari al 50%, spettante come misura alternativa al contributo pubblico (art.119, co. 4-ter – cd. “Superbonus rafforzato”).

Nel documento di prassi, si precisa che, ai fini della prima ipotesi, è possibile usufruire della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro fine dicembre 2025, indipendentemente dall’effettivo diritto all’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione e dal fatto che gli stessi siano stati in concreto erogati.

Richiamando anche propri precedenti chiarimenti (C.M. 23/E/2022), l’Agenzia delle Entrate spiega che il riferimento alla fruibilità del beneficio fiscale sulle spese effettivamente rimaste a carico, ed eccedenti il contributo per la ricostruzione, ha il solo scopo di evitare la cumulabilità di questi due benefici, e non quello di subordinare l’applicabilità dell’agevolazione fiscale alla spettanza/erogazione/rinuncia al contributo.

Nel caso di specie, quindi, non è necessaria la rinuncia ai contributi commissariali e il “Superbonus eventi sismici” spetta per l’intero importo della spesa sostenuta.

Al contrario, la R. 66/E/2025 stabilisce che le disposizioni relative all’applicabilità del cd. “Superbonus rafforzato” prevedono come condizione per l’aumento del limite di spesa del 50% la rinuncia al contributo: in tale specifico caso, la ratio è proprio quella di offrire una “compensazione” al contribuente che ha rinunciato al contributo per la ricostruzione.

Solo in questo secondo caso si rende necessario verificare il diritto del contribuente al contributo e l’avvenuta rinuncia, con la conseguenza che, se il contribuente non ha potuto richiedere il contributo pubblico sulla base della disciplina specifica, né rinunciarvi, il “Superbonus rafforzato” è escluso.

Il Documento affronta anche un’altra tematica di interesse, chiarendo la spettanza della detrazione fiscale al coniuge convivente anche se la CILAS è intestata al coniuge proprietario.

L’Agenzia delle Entrate estende il principio operante in relazione alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base al quale “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”.

Con tale pronuncia, che suscita perplessità, l’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, precisa che per fruire del Superbonus rafforzato non è sufficiente la presenza della scheda AEDES e della rinuncia espressa al contributo, ma è altresì necessaria la preventiva valutazione da parte della struttura commissariale sulla spettanza del contributo a cui si rinuncia.

Fonti

Fonte: ANCE – https://ance.it/dl-sostegni-ter-misure-su-bonus-edilizi-schiaffo-a-imprese-e-ci-9/

Approfondimento

Il Superbonus eventi sismici è stato introdotto per incentivare la riqualificazione energetica e la sicurezza sismica degli edifici colpiti da terremoti. La misura è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, con un beneficio fiscale del 110% delle spese sostenute. La normativa è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito le condizioni di applicazione e le differenze tra il beneficio standard e la versione rafforzata.

Dati principali

• Periodo di validità: fino al 31 dicembre 2025.
• Beneficio fiscale: 110% delle spese sostenute.
• Condizione per il Superbonus rafforzato: rinuncia al contributo pubblico.
• Condizione per il Superbonus eventi sismici: nessuna necessità di contributo pubblico.

Possibili Conseguenze

• I proprietari di immobili colpiti da eventi sismici possono ottenere un rimborso superiore al 100% delle spese, riducendo l’onere finanziario.
• La rinuncia al contributo pubblico per accedere al Superbonus rafforzato può comportare la perdita di un beneficio economico aggiuntivo.
• La chiarezza normativa riduce l’incertezza per i contribuenti e facilita la pianificazione degli interventi.

Opinione

Il testo non espone opinioni personali. Si limita a riportare le disposizioni normative e le interpretazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Analisi Critica (dei Fatti)

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruibilità del Superbonus eventi sismici non dipende dalla ricezione del contributo pubblico, evitando la cumulabilità di benefici. Tuttavia, la necessità di rinuncia al contributo per il Superbonus rafforzato può creare confusione tra i contribuenti, soprattutto se non sono consapevoli delle differenze tra le due versioni.

Relazioni (con altri fatti)

Il Superbonus eventi sismici si inserisce nel contesto più ampio delle politiche di ricostruzione post-terremoto, che includono contributi pubblici, agevolazioni fiscali e incentivi per la riqualificazione energetica. La normativa si riferisce anche al D.L. 34/2020 e alla legge 77/2020, che hanno introdotto le prime disposizioni sul Superbonus.

Contesto (oggettivo)

Il contesto normativo è stato definito dal Decreto Legislativo 34/2020, che ha introdotto il Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica e sicurezza sismica. La Risoluzione n. 66/2025 ha ulteriormente chiarito le condizioni di applicazione, eliminando la necessità di contributo pubblico per il beneficio standard e specificando la rinuncia come requisito per la versione rafforzata.

Domande Frequenti

  • Qual è la durata del Superbonus eventi sismici? La misura è valida fino al 31 dicembre 2025.
  • È necessario ricevere un contributo pubblico per usufruire del Superbonus eventi sismici? No, non è necessario.
  • Qual è la differenza tra il Superbonus eventi sismici e il Superbonus rafforzato? Il Superbonus rafforzato richiede la rinuncia al contributo pubblico e offre un limite di spesa aumentato del 50%.
  • Chi può beneficiare del Superbonus rafforzato? Solo i contribuenti che hanno rinunciato al contributo pubblico previsto per la ricostruzione.
  • La detrazione è valida anche per il coniuge convivente? Sì, la detrazione può spettare al coniuge convivente anche se la CILAS è intestata al proprietario.

Allegati

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