Schema RCA approvato: pareri favorevoli, ma l’esenzione per veicoli non immatricolati resta in discussione
Schema Dlgs in materia di responsabilità civile auto: concluso l’iter con l’espressione dei pareri parlamentari al Governo
Le Commissioni Finanze della Camera e Industria del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di Decreto Legislativo (Dlgs) che integra e corregge il Dlgs 184/2023, recependo la direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE relativa all’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e al controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 363). Le commissioni hanno espresso due pareri favorevoli al Governo, accompagnati da osservazioni.
Durante l’iter, l’ANCE ha inviato al Parlamento una nota di osservazioni sul testo, con l’obiettivo di precisare che l’obbligo di RCA (Responsabilità Civile Auto) deve gravare esclusivamente sui veicoli la cui funzione principale e abituale è il trasporto di persone o cose. Se la funzione di spostamento è puramente accessoria (ad esempio un escavatore), la copertura del rischio dovrebbe rimanere a carico della RC generale, evitando la duplicazione di polizze.

La richiesta dell’associazione non è stata inclusa nei pareri parlamentari a causa dell’opposizione del Governo, nonostante l’apertura manifestata dai relatori. Secondo comunicazioni ufficiosi, il Ministero competente sta valutando la possibilità di chiarire l’esenzione dall’obbligo assicurativo per tutti i veicoli non immatricolati (inclusi i macchinari operativi nelle aree di cantiere) tramite una FAQ.
La stessa richiesta è stata reiterata nel DDL “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo” (DDL 2670/C), attualmente in esame alla Camera.
Fonti
Fonte: ANCE – Schema Dlgs in materia di responsabilità civile auto
Approfondimento
Il Dlgs 184/2023, che è stato oggetto di revisione, stabilisce le regole per l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. La direttiva (UE) 2021/2118, recepita dal Dlgs, introduce modifiche volte a chiarire l’ambito di applicazione dell’obbligo di RCA, in particolare distinguendo tra veicoli di trasporto principale e veicoli con funzione accessoria.
Dati principali
• Obbligo di RCA: applicabile solo a veicoli con funzione principale di trasporto di persone o cose.
• Veicoli con funzione accessoria (es. escavatore): copertura a carico della RC generale.
• Esenzione prevista per veicoli non immatricolati, inclusi macchinari operativi in cantiere, in fase di chiarimento tramite FAQ.
Possibili Conseguenze
• Riduzione della duplicazione di polizze per veicoli con funzione accessoria.
• Maggiore chiarezza normativa per le imprese che utilizzano veicoli non destinati al trasporto principale.
• Potenziale impatto sui costi assicurativi per le aziende del settore agricolo e delle costruzioni.
Opinione
Il parere espresso dalle commissioni è favorevole al Governo, ma include osservazioni che indicano la necessità di ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto riguarda l’esenzione dall’obbligo di assicurazione per veicoli non immatricolati.
Analisi Critica (dei Fatti)
La normativa mira a evitare la sovrapposizione di coperture assicurative, concentrando l’obbligo di RCA sui veicoli che svolgono effettivamente il ruolo di trasporto. La richiesta dell’associazione, sebbene non accolta nei pareri parlamentari, è stata riconosciuta dal Ministero, che sta valutando un chiarimento tramite FAQ. Ciò suggerisce un tentativo di bilanciare la necessità di protezione con la riduzione di oneri burocratici per le imprese.
Relazioni (con altri fatti)
Il Dlgs 184/2023 è parte di un più ampio quadro normativo europeo che regola la responsabilità civile auto. La direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, è stata recepita in Italia con l’obiettivo di armonizzare le norme a livello europeo.
Contesto (oggettivo)
Il contesto normativo è caratterizzato da un continuo adeguamento delle leggi italiane alle direttive europee. L’obiettivo è garantire una copertura assicurativa adeguata senza creare duplicazioni di polizze, soprattutto per veicoli con funzioni accessorie. L’iter parlamentare ha portato alla conclusione di espressione dei pareri, con osservazioni che indicano la necessità di ulteriori chiarimenti.
Domande Frequenti
1. Qual è l’obbligo di RCA secondo il Dlgs 184/2023?
L’obbligo di RCA si applica solo ai veicoli la cui funzione principale e abituale è il trasporto di persone o cose.
2. Come viene gestita la copertura per veicoli con funzione accessoria?
Per veicoli con funzione accessoria, come gli escavatori, la copertura del rischio rimane a carico della RC generale, evitando la duplicazione di polizze.
3. Cosa prevede la normativa per i veicoli non immatricolati?
La normativa prevede l’esenzione dall’obbligo di assicurazione per veicoli non immatricolati, inclusi i macchinari operativi nelle aree di cantiere, con un chiarimento previsto tramite FAQ.
4. Qual è lo stato attuale della richiesta dell’associazione?
La richiesta è stata reiterata nel DDL “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo” (DDL 2670/C) e sta attualmente in esame alla Camera.
5. Dove posso trovare i pareri approvati dalla Camera e dal Senato?
I pareri sono disponibili ai link indicati nell’articolo: Parere approvato dalla Camera e Parere dal Senato.
Contatti
Per informazioni rivolgersi a:
Tel. 06 84567 417 / 464
E-Mail: relazioniistituzionali@ance.it



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