Gazebo e tende ombreggiate: quando non servono permessi edilizi
Fonti
Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.it.
Approfondimento
Il regime dell’edilizia libera, previsto dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, comprende interventi che non modificano la destinazione d’uso degli spazi esterni e che non creano volumi chiusi stabili. Tra questi rientrano le aree ludiche senza fini di lucro, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituiti da tende, pergole, gazebo e strutture simili.

Dati principali
Di seguito una sintesi delle disposizioni normative e giurisprudenziali rilevanti:
| Normativa / Giurisprudenza | Intervento riconosciuto come edilizia libera |
|---|---|
| D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1 | Gazebo, tende, pergole, strutture leggere non fisse al suolo |
| Decreto 2 marzo 2018 (glossario dell’edilizia) | Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di gazebo e tende a pergola |
| Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 luglio 2023, n. 6263 | Gazebo non ancorato al suolo, aperto ai lati, con struttura in legno, ferro o alluminio |
| TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. 11 febbraio 2026, n. 116 | Gazebo e telo ombreggiante installati su litorale in concessione marittima ritenuti edilizia libera |
Possibili Conseguenze
Quando un intervento è riconosciuto come edilizia libera, non è necessario richiedere permessi edilizi o autorizzazioni paesaggistiche. Tuttavia, la mancanza di titoli può comportare sanzioni amministrative se l’intervento dovesse alterare la destinazione d’uso o creare volumi chiusi stabili. Nel caso concreto del TAR Lazio, la sentenza ha annullato l’ordinanza di demolizione, confermando la legittimità del gazebo e del telo ombreggiante.
Opinione
Il testo non espone posizioni personali. Si limita a riportare le disposizioni normative e le decisioni giudiziarie.
Analisi Critica (dei Fatti)
La giurisprudenza consolidata distingue chiaramente tra strutture leggere, non fisse al suolo e non funzionali, e opere che modificano la destinazione d’uso. Il caso di Latina dimostra che, anche in ambiti turistici-ricreativi, la presenza di un gazebo o di un telo ombreggiante non implica automaticamente la necessità di autorizzazioni, purché rispettino le caratteristiche di leggerezza e rimovibilità .
Relazioni (con altri fatti)
Il regime dell’edilizia libera si applica anche a:
- Chioschi temporanei per la balneazione
- Servizi igienici mobili in spiaggia
- Strutture di copertura leggera in aree commerciali temporanee
Contesto (oggettivo)
In Italia, la normativa edilizia è complessa e varia a livello regionale. Tuttavia, il D.P.R. n. 380/2001 e il decreto 2 marzo 2018 forniscono un quadro di riferimento nazionale per le opere di edilizia libera. Le decisioni dei Consigli di Stato e delle TAR confermano l’applicazione pratica di queste norme, offrendo una guida concreta ai proprietari e ai professionisti del settore.
Domande Frequenti
- Quali strutture rientrano nell’edilizia libera? Gazebo, tende, pergole, strutture leggere non fisse al suolo e non funzionali.
- È necessario un permesso per installare un gazebo? Se il gazebo è leggero, non ancorato al suolo e non crea volumi chiusi, non è richiesto permesso edilizio.
- La normativa è valida in tutte le regioni? Sì, il D.P.R. n. 380/2001 è di applicazione nazionale, ma le regioni possono avere disposizioni complementari.
- Che cosa succede se il gazebo è ancorato al suolo? In tal caso, l’intervento può richiedere permesso edilizio e autorizzazione paesaggistica.
- Qual è la differenza tra edilizia libera e edilizia obbligatoria? L’edilizia libera comprende interventi che non modificano la destinazione d’uso e non richiedono permessi, mentre l’edilizia obbligatoria riguarda opere che alterano la destinazione d’uso o creano volumi chiusi stabili.



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