Tribunale di Torino respinge richiesta di congruità per manodopera non edile, chiarendo i confini della normativa edile.
CNCE: congruità e incidenza della manodopera nel settore edile – ordinanza Tribunale di Torino
Con la lettera circolare n. 8/2026, la CNCE ha riferito l’Ordinanza del 29 gennaio 2026, emessa dal Tribunale di Torino, relativa al rilascio dell’attestazione di congruità della manodopera edile ai sensi del D.M. n. 143/21.
La società ricorrente aveva richiesto l’attestazione di congruità, chiedendo in particolare la valorizzazione dei costi di manodopera impiegata per attività impiantistiche e non edili, inquadrate con CCNL diverso da quello dell’edilizia.

Il Tribunale, dopo un’analisi puntuale del D.M. n. 143/2, ha respinto la domanda cautelare della ricorrente e ha accolto le doglianze presentate dalla Cassa Edile.
Fonti
Fonte: Ance.it – Operai in cantiere
Approfondimento
L’Ordinanza del Tribunale di Torino si inserisce nel contesto delle norme che regolano la congruità dei costi di manodopera nel settore edile. La decisione si basa sull’interpretazione del D.M. n. 143/21, che stabilisce i criteri per la valutazione dei costi di manodopera in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile.
Dati principali
• Data dell’Ordinanza: 29 gennaio 2026
• Tribunale competente: Tribunale di Torino
• Norma di riferimento: D.M. n. 143/21
• Richiesta della società ricorrente: valorizzazione dei costi di manodopera per attività non edili
• Decisione: respinta domanda cautelare, accoglimento doglianze Cassa Edile
Possibili Conseguenze
La decisione può influenzare la gestione dei costi di manodopera nelle imprese edili, limitando la possibilità di includere costi di manodopera non direttamente legati all’edilizia nella valutazione della congruità. Ciò potrebbe comportare un adeguamento delle pratiche contabili e di fatturazione delle imprese.
Opinione
La decisione del Tribunale riflette una posizione cauta nei confronti dell’estensione della congruità ai costi di manodopera non strettamente legati all’edilizia. Tale posizione è coerente con l’interpretazione delle norme vigenti.
Analisi Critica (dei Fatti)
La Corte ha esaminato attentamente il D.M. n. 143/2, evidenziando che la normativa non prevede l’inclusione di costi di manodopera per attività impiantistiche non edili nella valutazione della congruità. La decisione è quindi in linea con il testo normativo e con la giurisprudenza precedente.
Relazioni (con altri fatti)
La questione si collega alle recenti discussioni sul ruolo delle Casse Edili nella definizione delle tariffe di manodopera e alla necessità di armonizzare le pratiche contabili tra le diverse categorie di lavoro nel settore edile.
Contesto (oggettivo)
Il D.M. n. 143/21 è stato emanato per garantire la trasparenza e la correttezza nella determinazione dei costi di manodopera nel settore edile. L’Ordinanza del Tribunale di Torino rappresenta un’applicazione pratica di questa normativa, contribuendo a chiarire i confini tra le attività edili e non edili.
Domande Frequenti
1. Che cosa è l’attestazione di congruità della manodopera?
È un documento che attesta la correttezza dei costi di manodopera in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
2. Perché la società ricorrente ha richiesto la valorizzazione dei costi di manodopera non edili?
Per includere tali costi nella valutazione della congruità, in quanto erano considerati parte delle attività impiantistiche.
3. Qual è stata la decisione del Tribunale di Torino?
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare della ricorrente e ha accolto le doglianze presentate dalla Cassa Edile.
4. Qual è l’impatto di questa decisione sulle imprese edili?
Le imprese dovranno adeguare le proprie pratiche contabili, limitando l’inclusione di costi di manodopera non direttamente legati all’edilizia nella valutazione della congruità.



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