Consiglio di Stato annulla aggiudicazione: la qualificazione SOA non basta per le categorie scorporabili e il subappalto è obbligatorio
Fonti
Fonte: ANCE, articolo “Carenza di qualificazione SOA nelle categorie scorporabili: è sempre necessario il ricorso al subappalto o in alternativa all’avvalimento”, pubblicato su ANCE.
Approfondimento
La sentenza n. 10162 del 22 dicembre 2025 del Consiglio di Stato, esaminata in appello, affronta la questione della qualificazione SOA (Sistema di Qualificazione delle Attività) nelle categorie scorporabili e del ricorso al subappalto necessario. Il giudizio stabilisce che, se un operatore economico possiede una qualificazione superiore nella categoria prevalente, non può ricorrere a tale qualificazione per coprire la carenza di qualificazione nella categoria scorporabile.

Dati principali
• La gara è stata bandita dal Comune di Potenza per la “riqualificazione del complesso ex scuola media”.
• Il secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione per l’assenza della dichiarazione di subappalto necessario nella categoria scorporabile.
• Il TAR di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo la dichiarazione di subappalto sufficiente e la censura irrilevante.
• Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione, accogliendo l’assenza di qualificazione per la categoria scorporabile, l’omessa dichiarazione di subappalto e l’inammissibilità del soccorso istruttorio.
Possibili Conseguenze
• Le imprese devono verificare la presenza di qualificazioni specifiche per ogni categoria scorporabile prima di presentare un’offerta.
• Le stazioni appaltanti dovranno chiarire le soglie di scorporo e le modalità di subappalto nei bandi, evitando ambiguità.
• Le imprese che non possiedono la qualificazione richiesta dovranno ricorrere al subappalto o all’avvalimento, se previsto dal bando.
Opinione
Secondo la decisione, la qualificazione nella categoria prevalente non garantisce automaticamente la possibilità di eseguire lavori nelle categorie scorporabili. L’assenza di una dichiarazione di subappalto necessario è considerata un’irregolarità che può annullare l’aggiudicazione. Il giudizio sottolinea l’importanza di rispettare le disposizioni del nuovo Codice Appalti n. 36/2023.
Analisi Critica (dei Fatti)
Il Consiglio di Stato ha interpretato l’art. 3 del disciplinare di gara alla luce del Codice Appalti n. 36/2023, che prevede la qualificazione obbligatoria per tutte le categorie scorporabili. La sentenza evidenzia che la clausola del bando, che indicava la categoria prevalente come comprensiva di lavori inferiori al 10 % del valore complessivo, non esentava l’operatore dalla necessità di qualificazione specifica per le categorie scorporabili. Inoltre, la dichiarazione di subappalto resa dall’aggiudicataria è stata ritenuta insufficiente perché non indicava la necessità di subappalto per la categoria scorporabile, rendendo il soccorso istruttorio inammissibile.
Relazioni (con altri fatti)
La decisione si inserisce nel contesto più ampio delle modifiche introdotte dal Codice Appalti n. 36/2023, che ha abolito l’art. 12 del DL 47/2014. Tale abrogazione ha eliminato la possibilità di eseguire direttamente lavori inferiori al 10 % del valore complessivo o a 150 mila euro senza la qualificazione specifica. La sentenza conferma la necessità di rispettare le nuove regole di qualificazione e di subappalto, in linea con le linee guida emesse da ANCE.
Contesto (oggettivo)
Il nuovo Codice Appalti n. 36/2023, entrato in vigore il 1 gennaio 2024, ha introdotto una disciplina più stringente in materia di qualificazione delle imprese. Le categorie scorporabili sono ora soggette a qualificazione obbligatoria, e la possibilità di eseguire lavori inferiori al 10 % del valore complessivo è stata limitata. Il Consiglio di Stato, nel caso in esame, ha applicato queste norme per garantire la corretta applicazione del bando e la tutela dei principi di trasparenza e concorrenza.
Domande Frequenti
1. Che cosa si intende per categoria scorporabile? Una categoria scorporabile è una tipologia di lavori che può essere separata dalla categoria prevalente per motivi di qualificazione o di scorporo economico.
2. Perché la dichiarazione di subappalto è considerata insufficiente? La dichiarazione è stata ritenuta insufficiente perché non indicava la necessità di subappalto per la categoria scorporabile, rendendo la dichiarazione di subappalto “necessario” inammissibile.
3. Qual è l’effetto dell’abrogazione dell’art. 12 del DL 47/2014? L’abrogazione ha eliminato la possibilità di eseguire direttamente lavori inferiori al 10 % del valore complessivo o a 150 mila euro senza la qualificazione specifica, rendendo obbligatoria la qualificazione per ogni categoria scorporabile.
4. Cosa implica la sentenza per le imprese che partecipano a gare pubbliche? Le imprese devono verificare di possedere le qualificazioni richieste per ogni categoria scorporabile e, se necessario, prevedere subappalto o avvalimento in modo chiaro e conforme al bando.



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