Conciliazione nella CTU: confrontare i modelli facilitativo e valutativo per ottimizzare i risultati giudiziari

Conciliazione nella CTU: confrontare i modelli facilitativo e valutativo per ottimizzare i risultati giudiziari

Fonti

Fonte: ediltecnico.it – articolo “Il modello di conciliazione nella CTU”.

Approfondimento

Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è chiamato a tentare la conciliazione in molte cause civili. Prima di intervenire, il CTU deve decidere se agire come facilitatore del dialogo o come soggetto propositivo. L’articolo analizza i due modelli conciliativi principali, evidenziando le condizioni necessarie per una conciliazione efficace e i rischi di approcci impropri.

Conciliazione nella CTU: confrontare i modelli facilitativo e valutativo per ottimizzare i risultati giudiziari

Dati principali

Modello facilitativo: il CTU supporta la comunicazione tra le parti, stimola lo scambio di interessi e guida le parti verso una soluzione condivisa basata sui bisogni reali.

Modello valutativo (aggiudicativo): il CTU valuta la fondatezza delle pretese delle parti e formula una proposta in base alla sua opinione sul valore delle posizioni.

Confronto: il modello facilitativo pone l’accento sugli interessi, mentre il modello valutativo si concentra sulla fondatezza delle pretese. Il primo tende a produrre accordi duraturi e condivisi, il secondo può portare a soluzioni più orientate alla giustizia del caso.

Possibili Conseguenze

Un approccio facilitativo può ridurre la durata del procedimento e il carico giudiziario, favorendo accordi che rispecchiano le esigenze reali delle parti. Un approccio valutativo, invece, può limitare la flessibilità delle parti e aumentare tempi e costi processuali.

Opinione

L’articolo presenta i fatti relativi ai due modelli conciliativi senza sostenere una posizione, evidenziando potenzialità e limitazioni di ciascuno.

Analisi Critica (dei Fatti)

La mancanza di formazione specifica per i CTU può compromettere l’efficacia della conciliazione. La normativa (art. 696‑bis cp.c.) prevede la tentazione di conciliazione prima della relazione peritale, ma non specifica il metodo da adottare, lasciando spazio a interpretazioni diverse.

Rel

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