Il condono edilizio del 2003 riaperto: chi può sanare e quali sono i limiti

Il condono edilizio del 2003 riaperto: chi può sanare e quali sono i limiti

Fonti

Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.

Approfondimento

Il condono edilizio del 2003, introdotto dall’articolo 32 del decreto legislativo 269/2003, consentiva la sanatoria di opere esistenti non conformi alla normativa vigente entro il 31 marzo 2003, con limiti volumetrici e territoriali specifici. Dopo il fallito tentativo di introdurre un nuovo condono nella legge di bilancio, la maggioranza parlamentare ha proposto di riaprire i termini del 2003 tramite emendamenti al decreto Milleproroghe in discussione alla Camera.

Il condono edilizio del 2003 riaperto: chi può sanare e quali sono i limiti

Dati principali

Gli emendamenti presentati da Vietri (FdI), Zinzi (Lega) e Patriarca (FI) sono identici e mirano a modificare l’articolo 32 del dl 269/2003, consentendo la sanatoria per le stesse tipologie di abuso già previste dalla normativa originale.

  • Data limite: opere ultimate entro il 31 marzo 2003.
  • Limiti volumetrici:
    • Ampliamenti: massimo 30 % della volumetria originaria o massimo 750 m³.
    • Nuove costruzioni residenziali: massimo 750 m³ per singola domanda (limite complessivo 3 000 m³).
  • Esclusioni: opere in aree con vincoli di qualunque tipologia senza parere favorevole, opere non conformi alla normativa antisismica.
  • Le Regioni hanno il compito di fissare condizioni, limiti e modalità del rilascio del titolo abilitativo edilizio.
Categoria Sanabile Non Sanabile
Ampliamenti entro limiti ✅ Fino a 30 % volumetria O 750 mc ❌ Oltre i limiti
Nuove costruzioni ✅ Max 750 mc/richiesta (tot. 3 000 mc) ❌ Oltre 750 mc
Immobili vincolati ✅ Con parere favorevole autorità tutela ❌ Senza parere favorevole
Zone sismiche ✅ Se adeguamento antisismico possibile ❌ Se impossibile adeguamento
Monumenti nazionali
Beni interesse particolarmente rilevante
Vincoli idrogeologici/ambientali ❌ Se vincolo anteriore all’opera ✅ Se vincolo posteriore
Parchi/aree protette ❌ Se istituiti prima dell’opera ✅ Se istituiti dopo
Aree percorse da incendi ❌ Boschi/pascoli bruciati ultimo decennio
Demanio marittimo/fluviale
Usi civici
Aree demaniali Stato ✅ Con cessione onerosa area ❌ Senza disponibilità Stato
Opere di condannati mafia ❌ Sentenza definitiva art. 416‑bis, 648‑bis/ter ✅ In attesa sentenza (procedimento sospeso)

Note:

  • Vincoli paesaggistici: parere autorità entro 180 giorni. Silenzio = diniego impugnabile.
  • Procedura: domanda + oblazione + anticipazione oneri → Comune ha 24 mesi per pronunciarsi → Silenzio‑assenso = sanatoria.

Possibili Conseguenze

La riapertura dei termini del 2003 potrebbe consentire a un numero maggiore di proprietari di regolarizzare opere esistenti, con impatti economici positivi per il settore edilizio e potenziali benefici per la sicurezza strutturale se le opere sono adeguate alle norme antisismiche. Al contempo, la procedura potrebbe aumentare la pressione amministrativa sui comuni e le Regioni, che dovranno gestire un maggior numero di richieste e verifiche.

Opinione

Il testo non espone posizioni politiche. Esistono opinioni diverse sul valore e sull’efficacia di una nuova sanatoria, ma l’articolo si limita a riportare i fatti e le disposizioni legislative.

Analisi Critica (dei Fatti)

Gli emendamenti proposti sono tecnicamente coerenti con la normativa originale del 2003, mantenendo gli stessi limiti volumetrici e le stesse esclusioni. La loro identità suggerisce un consenso di fondo tra i parlamentari coinvolti. Tuttavia, la procedura di sanatoria rimane complessa, richiedendo pareri, oblazioni e verifiche antisismiche, il che potrebbe limitare l’effettiva apertura dei termini.

Relazioni (con altri fatti)

Il condono edilizio del 2003 è stato precedentemente oggetto di discussioni parlamentari e di interpretazioni giurisprudenziali. La proposta di riapertura si inserisce in un contesto più ampio di riforme edilizie, tra cui la legge 105/2024 che disciplina le toller

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