Edilizia libera: definizione, vincoli normativi e casi giurisprudenziali
Attività edilizia libera: definizione e vincoli
L’articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) definisce l’attività edilizia libera come l’insieme di interventi che possono essere realizzati senza il rilascio di un titolo abilitativo. Le regioni, con il comma 6, possono introdurre ulteriori disposizioni. L’incipit dell’articolo stabilisce che, salvo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, è necessario rispettare le normative di settore che incidono sull’attività edilizia, tra cui norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico‑sanitarie, di efficienza energetica, tutela del rischio idrogeologico e disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DL n. 42/2004).
Giurisprudenza
La giurisprudenza ha confermato che la classificazione di un intervento come edilizia libera non esime dal rispetto di eventuali vincoli presenti nell’area di intervento. Se un intervento rientra tra quelli esenti dal titolo abilitativo, può comunque richiedere l’autorizzazione preventiva in presenza di vincoli paesaggistici, salvo i casi espressamente esclusi dall’Allegato A del DPR n. 31/2017.

In particolare, è stato sottolineato che l’intervento deve rispettare le prescrizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ottenere l’assenso dell’autorità competente per il vincolo. L’attività edilizia libera non equivale a un’azione arbitraria del privato.
Un recente caso concreto
Nel 2026, il TAR Marche ha esaminato la legittimità di opere edilizie, tra cui attrezzature e infrastrutture per l’attività agricola, realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico. La sentenza ha stabilito che, anche se le opere rientravano nella categoria di edilizia libera, era comunque necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’autorizzazione era obbligatoria perché le opere non rientravano nelle esclusioni previste dall’art. 149 del Codice né nell’Allegato A del DPR n. 31/2017.
Note
Gli interventi esenti dal titolo abilitativo, secondo l’art. 6, comma 1, includono: manutenzione ordinaria, installazione di pompe di calore aria‑aria con potenza inferiore a 12 kW, eliminazione di barriere architettoniche non comportanti ascensori esterni, realizzazione di vetrate panoramiche amovibili, opere di protezione dal sole con tende retrattile, opere temporanee per ricerca geognostica, movimenti di terra per attività agricole, serre mobili stagionali, opere di pavimentazione entro l’indice di permeabilità , pannelli solari su strutture non edifici, aree ludiche senza fini di lucro e vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a 50 m³ per ettaro.
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