Immobili fantasma: le Entrate lanciano controlli 2026 e verifiche edilizie

Immobili fantasma: le Entrate lanciano controlli 2026 e verifiche edilizie

Fonti

Fonte: EdilTecnico, articolo “Immobili fantasma: al via i controlli 2026, possibili anche verifiche edilizie”.

Immobili fantasma: al via i controlli 2026, possibili anche verifiche edilizie

La nuova campagna delle Entrate mira a individuare gli immobili non aggiornati in catasto. Dopo la fase di mappatura del 2025, l’Agenzia delle Entrate prevede di inviare 20.000 segnalazioni per immobili non aggiornati in catasto nel 2026 e 40.000 nel 2027.

Immobili fantasma: le Entrate lanciano controlli 2026 e verifiche edilizie

Approfondimento

Il progetto si inserisce nella strategia di rafforzamento dei controlli catastali delineata nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026‑2027. L’operatività si basa sull’uso di tecnologie avanzate di telerilevamento e sull’integrazione delle banche dati catastali nel Sistema Integrato del Territorio (SIT).

Dati principali

Indicatore Valore
Unità immobiliari residenziali “fantasma” (stima 2025) 1.035.034
Rendita catastale presunta (stima 2025) 305 milioni di euro
Segnalazioni previste 2026 20.000
Segnalazioni previste 2027 40.000

Possibili Conseguenze

Le segnalazioni possono portare all’invio di lettere di compliance, che invitano i proprietari a regolarizzare la situazione entro un termine stabilito. Se non si risponde, l’immobile può essere iscrizione d’ufficio con rendita determinata dall’Agenzia e l’applicazione di sanzioni previste dall’articolo 31 del RDL 652/1939 (da 1.032 a 8.264 euro per omessa dichiarazione di nuova costruzione). La regolarizzazione spontanea entro 90 giorni consente di beneficiare di un ravvedimento operoso con sanzione ridotta a 103,20 euro.

Opinione

Secondo la strategia adottata dal Fisco negli ultimi anni, l’invio di lettere di compliance è preferito rispetto all’applicazione immediata di sanzioni, in modo da favorire la collaborazione dei proprietari.

Analisi Critica (dei Fatti)

L’uso di ortofoto a colori ad alta risoluzione, correttamente georeferenziate, permette di sovrapporre la cartografia catastale al Sistema Integrato del Territorio, garantendo una qualità dei dati superiore al 95,9%. Il sistema rileva automaticamente la presenza di fabbricati su particelle censurate come terreno o modifiche volumetriche non corrispondenti alla planimetria registrata, segnalando la posizione per verifiche successive.

Relazioni (con altri fatti)

Il progetto si collega al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026‑2027 e al RDL 652/1939, che disciplina le sanzioni per omessa dichiarazione di nuova costruzione. Inoltre, l’integrazione delle banche dati catastali nel SIT è parte di una più ampia iniziativa di digitalizzazione del territorio italiano.

Contesto (oggettivo)

In Italia, gli “immobili fantasma” rappresentano proprietà non aggiornate o non dichiarate in catasto, con impatti sulla corretta determinazione delle rendite catastali e sulla gestione urbanistica. La campagna delle Entrate mira a ridurre queste anomalie, migliorando la precisione del catasto e la trasparenza del sistema immobiliare.

Domande Frequenti

1. Che cosa si intende per “immobili fantasma”?

Si tratta di unità immobiliari non aggiornate o non dichiarate in catasto, che possono risultare in errori di rendita o di destinazione d’uso.

2. Qual è l’obiettivo della campagna delle Entrate?

Individuare e regolarizzare gli immobili non aggiornati in catasto, inviando lettere di compliance e, se necessario, applicando sanzioni.

3. Come vengono individuati gli immobili “fantasma”?

Attraverso l’uso di ortofoto a colori ad alta risoluzione, l’integrazione delle banche dati catastali nel Sistema Integrato del Territorio e l’incrocio automatizzato dei dati.

4. Cosa succede se non si risponde alla lettera di compliance?

L’immobile può essere iscrizione d’ufficio con rendita determinata dall’Agenzia e l’applicazione di sanzioni previste dal RDL 652/1939.

5. Come è possibile regolarizzare spontaneamente un immobile?

Presentando un DOCFA di accatastamento entro 90 giorni dalla data indicata nella lettera, con la possibilità di beneficiare di un ravvedimento operoso con sanzione ridotta.

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