Ascensore in cortile condominiale a Torino: la sentenza del Tribunale civile elimina il consenso unanime

Ascensore in cortile condominiale a Torino: la sentenza del Tribunale civile elimina il consenso unanime

Fonti

Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.it.

Approfondimento

Nel caso di Torino, alcuni condomini hanno deciso di installare un ascensore nel cortile interno di un edificio condominiale, usufruendo del Bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Prima di procedere, hanno informato tutti i condomini: due hanno espresso il nulla osta, mentre uno ha negato il consenso. Nonostante ciò, i condomini hanno incaricato una ditta, presentato una SCIA (inclusa successiva integrazione) e ottenuto pareri favorevoli dalla Soprintendenza e dalla Commissione Locale Paesaggio.

Ascensore in cortile condominiale a Torino: la sentenza del Tribunale civile elimina il consenso unanime

Il Comune ha respinto l’autorizzazione, sostenendo che mancava il consenso del condomino resistente. L’istanza è stata impugnata al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso, ribadendo che, in caso di comproprietà, l’ente locale deve verificare l’assenso di tutti i comproprietari e non può sostituirlo con valutazioni complesse sui rapporti civilistici.

Successivamente, i condomini hanno citato il condominio davanti al Tribunale civile, chiedendo che l’esecuzione dell’ascensore rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1102 c.c. e non richieda il consenso degli altri condomini. Il condominio si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda in quanto già decisa con sentenza del TAR Piemonte tra le stesse parti.

Dati principali

Elemento Dettaglio
Luogo Torino, Italia
Parte coinvolta Condomini interessati, Comune di Torino, TAR Piemonte, Tribunale civile di Torino
Motivo dell’intervento Installazione ascensore per eliminare barriere architettoniche (Bonus 75%)
Decisione del TAR Respinta del ricorso; conferma necessità di consenso di tutti i comproprietari
Decisione del Tribunale civile Riconoscimento della legittimità dell’intervento senza consenso di tutti i condomini, in base all’art. 1102 c.c.
Valutazioni tecniche SCIA, pareri di Soprintendenza, Commissione Locale Paesaggio; nessuna preoccupazione per sicurezza, stabilità o decoro

Possibili Conseguenze

La sentenza del Tribunale civile stabilisce un precedente che può influenzare future richieste di interventi individuali finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici condominiali. Potrebbe ridurre la necessità di ottenere l’assenso unanime dei condomini per simili opere, a condizione che non vi siano rischi per la sicurezza o la stabilità dell’edificio. Tuttavia, la decisione non elimina la necessità di rispettare le norme tecniche e di ottenere pareri di enti competenti.

Opinione

Il giudizio civile ha chiarito che l’installazione di un ascensore per eliminare barriere architettoniche può essere considerata una modifica della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. e non richiede il consenso di tutti i condomini, salvo che la convenzione condominiale preveda diversamente. Questa interpretazione è coerente con l’obiettivo di garantire l’accessibilità a persone con disabilità.

Analisi Critica (dei Fatti)

Il caso evidenzia la tensione tra solidarietà condominiale e diritto individuale all’accessibilità. Il TAR ha correttamente applicato la disciplina amministrativa, richiedendo l’assenso di tutti i comproprietari. Il Tribunale civile, invece, ha applicato la disciplina civile, riconoscendo che l’intervento è finalizzato a eliminare barriere architettoniche e quindi non necessita di consenso unanime. La decisione è basata su una lettura equilibrata delle norme e dei principi di diritto civile e amministrativo.

Relazioni (con altri fatti)

Il caso si inserisce in un contesto più ampio di riforme legislative volte a facilitare l’accessibilità negli edifici pubblici e privati. La normativa sul Bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stata introdotta per incentivare interventi che migliorino la fruibilità degli spazi. La sentenza del Tribunale civile è in linea con altre decisioni che hanno riconosciuto la possibilità di realizzare opere individuali finalizzate all’accessibilità senza richiedere l’assenso unanime dei condomini.

Contesto (oggettivo)

In Italia, l’art. 1102 c.c. disciplina le modifiche delle parti comuni. La normativa sul Bonus 75% è stata introdotta per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il TAR Piemonte è l’organo competente per le controversie amministrative relative al territorio. Il Tribunale civile di Torino è l’organo competente per le controversie civili tra condomini. Il caso illustra l’interazione tra diritto civile, diritto amministrativo e normativa sull’accessibilità.

Domande Frequenti

1. L’installazione di un ascensore in un cortile condominiale richiede l’assenso di tutti i condomini?

No, secondo l’art. 1102 c.c. l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche non richiede il consenso unanime, salvo che la convenzione condominiale preveda diversamente.

2. Cosa è la SCIA e perché è stata presentata?

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un documento che informa l’ente competente dell’inizio di lavori edilizi. È stata presentata per ottenere l’autorizzazione amministrativa e per dimostrare la conformità alle norme tecniche.

3. Qual è la differenza tra la decisione del TAR e quella del Tribunale civile?

Il TAR si occupa di questioni amministrative e ha respinto il ricorso per mancanza di consenso unanime. Il Tribunale civile, invece, ha valutato la questione in base al diritto civile e ha riconosciuto la legittimità dell’intervento senza consenso unanime.

4. Quali sono i requisiti tecnici per l’installazione di un ascensore in un cortile?

È necessario rispettare le norme di sicurezza, stabilità strutturale e decoro, oltre a ottenere pareri di enti competenti come la Soprintendenza e la Commissione Locale Paesaggio.

5. L’intervento può influire sulla proprietà privata dei condomini?

No, l’intervento è limitato alla parte comune (cortile) e non altera la proprietà privata dei condomini.

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