Agio sui crediti d’imposta bonus edilizi: da 2025 è reddito imponibile per IRPEF e IRAP

Agio sui crediti d’imposta bonus edilizi: da 2025 è reddito imponibile per IRPEF e IRAP

Fonti

Fonte: Ance.it – articolo originale pubblicato su Ance.it.

Approfondimento

Dal 2024, l’agio derivante dall’acquisto di crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi è considerato reddito imponibile ai fini IRPEF e IRAP. Tale principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, che chiarisce il trattamento fiscale introdotto dalla riforma del reddito di lavoro autonomo.

Agio sui crediti d’imposta bonus edilizi: da 2025 è reddito imponibile per IRPEF e IRAP

Dati principali

Elemento Dettaglio
Data di inizio tassazione agio Dal 1 gennaio 2025 (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024)
Tipi di reddito interessati IRPEF e IRAP per professionisti e associazioni professionali
Normativa di riferimento Art. 54 TUIR, D.Lgs. n. 192/2024, Art. 8 D.Lgs. n. 446/1997
Crediti acquistati prima del 2024 Non generano reddito imponibile
Trattamento contabile Costi di acquisto rilevati nel periodo di spesa; valore nominale rilevato al momento dell’utilizzo per compensazione

Possibili Conseguenze

Per i professionisti che hanno acquistato crediti d’imposta a partire dal 2024, l’agio sarà incluso nella base imponibile IRPEF e IRAP, con conseguente aumento delle imposte dovute. Le associazioni professionali, che hanno la stessa base imponibile IRAP, subiranno un impatto simile. I crediti acquistati prima del 2024 rimarranno fiscalmente irrilevanti.

Opinione

Alcune associazioni di professionisti hanno richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’agio. L’Agenzia delle Entrate ha risposto confermando la tassazione, ma non ha espresso giudizi di valore sul provvedimento.

Analisi Critica (dei Fatti)

La decisione si basa sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, che include tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale, anche se non direttamente legate alla prestazione. L’applicazione estesa a IRAP per le associazioni professionali è coerente con l’art. 8 D.Lgs. n. 446/1997, che stabilisce la stessa base imponibile per entrambi i tributi.

Relazioni (con altri fatti)

Il nuovo trattamento fiscale si inserisce nella riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024, che ha modificato l’art. 54 TUIR. La stessa normativa ha già avuto impatti su altre forme di reddito professionale, come i compensi per servizi di consulenza.

Contesto (oggettivo)

Il Superbonus 110% ha generato un mercato di crediti d’imposta che può essere acquistato a prezzi inferiori al valore nominale. L’agio, definito come differenziale positivo tra valore nominale e costo di acquisto, è stato oggetto di discussione tra professionisti e autorità fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal 2024, tale differenziale è tassabile, in linea con la normativa vigente sul reddito di lavoro autonomo.

Allegati

Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026 (PDF)

Contatti

Direzione Politiche Fiscali – Tel. 06 84567.291/256 – politichefiscali@ance.it

Domande Frequenti

  • Qual è la data di inizio della tassazione dell’agio? L’agio è tassabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi dal 1 gennaio 2025.
  • I crediti d’imposta acquistati prima del 2024 sono tassabili? No, i crediti acquistati prima del 2024 non generano reddito imponibile né ai fini IRPEF né IRAP.
  • Come viene contabilizzato il costo di acquisto del credito? Il costo di acquisto è rilevato fiscalmente nel periodo in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale è rilevato al momento dell’utilizzo per compensazione.
  • La tassazione si applica anche alle associazioni professionali? Sì, per le associazioni professionali la base imponibile IRAP coincide con quella del reddito di lavoro autonomo, quindi l’agio è tassabile anche a livello regionale.
  • Qual è la normativa che disciplina questo trattamento? Il principio di onnicomprensività è contenuto nell’art. 54 TUIR, riformato dal D.Lgs. n. 192/2024, e l’applicazione a IRAP è prevista dall’art. 8 D.Lgs. n. 446/1997.

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