Nuovo decreto agrivoltaico: norme, controlli e limiti del 3 % per le aree agricole

Nuovo decreto agrivoltaico: norme, controlli e limiti del 3 % per le aree agricole

Fonti

Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.it. Il testo è stato estratto dal sito e tradotto in italiano mantenendo i fatti verificabili.

Approfondimento

Il decreto legislativo 175/2025, convertito in legge il 15 gennaio 2026, introduce nuove disposizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole. L’agrivoltaico è sempre ammesso, ma con obblighi di garanzia e controlli annuali per verificare il mantenimento della produzione agricola. Le regioni devono definire limiti di superficie agricola utilizzabile non superiore al 3 % della superficie coltivata, esclusi gli impianti già installati.

Nuovo decreto agrivoltaico: norme, controlli e limiti del 3 % per le aree agricole

Dati principali

Di seguito i requisiti tecnici e l’iter autorizzativo per gli impianti agrivoltaici.

Requisiti tecnici agrivoltaico

Requisito Valore minimo Note
Altezza moduli – zootecnia 1,3 m Passaggio bestiame
Altezza moduli – coltivazione 2,1 m Utilizzo macchinari
Altezza moduli – verticali fissi 1,3 m
Altezza moduli – attività mista 2,1 m Colturale + zootecnica
Superficie agricola ≥ 70 % della superficie totale Al netto di strutture di sostegno, cabine e inverter
Produzione elettrica ≥ 60 % rispetto a un impianto fotovoltaico standard nello stesso sito
Produzione agricola (PLV) ≥ 80 % Con asseverazione

Iter autorizzativo agrivoltaico

Condizione Parere paesaggistico Termini AU Controlli
Impianto in area idonea Obbligatorio non vincolante Ridotti 1/3 Comunali 5 anni
Impianto fuori area idonea Vincolante Standard Comunali 5 anni
Senza asseverazione 80 % PLV Sanzioni 1.000–100.000 €

Possibili Conseguenze

Il rispetto delle nuove norme comporta controlli annuali e la necessità di asseverare che l’impianto mantenga almeno l’80 % della produzione agricola. In caso di inadempienza, il Comune può richiedere il ripristino del sito e applicare sanzioni che variano da 1.000 a 100.000 €. Le regioni, inoltre, devono definire le aree idonee entro 120–180 giorni dall’approvazione della legge, limitando la superficie agricola utilizzabile al 0,8–3 % delle superfici agricole effettivamente coltivate.

Opinione

Il testo del decreto mira a garantire un equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela delle attività agricole, introducendo meccanismi di controllo e limiti di superficie. L’obiettivo è evitare conflitti di uso del suolo e assicurare che l’agrivoltaico non comprometta la produzione agricola.

Analisi Critica (dei Fatti)

Le disposizioni sono coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima, che prevede un incremento della potenza installata al 2030. La definizione di limiti di superficie e l’obbligo di asseverazione introducono un livello di trasparenza e responsabilità. Tuttavia, la complessità amministrativa potrebbe rallentare l’implementazione, soprattutto per le piccole aziende agricole.

Relazioni (con altri fatti)

Il decreto 175/2025 si inserisce nel contesto delle misure di transizione energetica italiane, in particolare in relazione al Testo Unico FER (Decreto Legislativo 190/2024) e alle linee guida per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le nuove regole per l’agrivoltaico si collegano anche alle disposizioni del Piano nazionale di recupero (PNRR) per la promozione di progetti di energia rinnovabile.

Contesto (oggettivo)

Il quadro normativo italiano per le energie rinnovabili è in evoluzione. Il decreto 175/2025 rappresenta un passo verso la standardizzazione delle procedure autorizzative e la definizione di criteri di sostenibilità per gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo. Le regioni hanno un ruolo chiave nella definizione delle aree idonee, in linea con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e di incremento della produzione di energia pulita.

Domande Frequenti

  1. Che cosa è l’agrivoltaico? È un impianto fotovoltaico installato su superfici agricole, con moduli sollevati da terra per consentire l’attività agricola sottostante.
  2. Quali sono i requisiti minimi per l’altezza dei moduli? 1,3 m per attività zootecniche, 2,1 m per coltivazioni e attività miste.
  3. Qual è il limite di superficie agricola utilizzabile? Non superiore al 3 % della superficie coltivata, esclusi gli impianti già installati.
  4. Quali controlli sono previsti? Verifica annuale della produzione agricola e asseverazione che l’impianto mantenga almeno l’80 % della produzione agricola.
  5. Quali sanzioni possono essere applicate? Se l’impianto non rispetta i requisiti, il Comune può imporre il ripristino del sito e sanzioni da 1.000 a 100.000 €.

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