Nuovo decreto agrivoltaico: norme, controlli e limiti del 3 % per le aree agricole
Fonti
Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.it. Il testo è stato estratto dal sito e tradotto in italiano mantenendo i fatti verificabili.
Approfondimento
Il decreto legislativo 175/2025, convertito in legge il 15 gennaio 2026, introduce nuove disposizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole. L’agrivoltaico è sempre ammesso, ma con obblighi di garanzia e controlli annuali per verificare il mantenimento della produzione agricola. Le regioni devono definire limiti di superficie agricola utilizzabile non superiore al 3 % della superficie coltivata, esclusi gli impianti già installati.

Dati principali
Di seguito i requisiti tecnici e l’iter autorizzativo per gli impianti agrivoltaici.
Requisiti tecnici agrivoltaico
| Requisito | Valore minimo | Note |
|---|---|---|
| Altezza moduli – zootecnia | 1,3 m | Passaggio bestiame |
| Altezza moduli – coltivazione | 2,1 m | Utilizzo macchinari |
| Altezza moduli – verticali fissi | 1,3 m | |
| Altezza moduli – attività mista | 2,1 m | Colturale + zootecnica |
| Superficie agricola | ≥ 70 % della superficie totale | Al netto di strutture di sostegno, cabine e inverter |
| Produzione elettrica | ≥ 60 % rispetto a un impianto fotovoltaico standard nello stesso sito | |
| Produzione agricola (PLV) | ≥ 80 % | Con asseverazione |
Iter autorizzativo agrivoltaico
| Condizione | Parere paesaggistico | Termini AU | Controlli |
|---|---|---|---|
| Impianto in area idonea | Obbligatorio non vincolante | Ridotti 1/3 | Comunali 5 anni |
| Impianto fuori area idonea | Vincolante | Standard | Comunali 5 anni |
| Senza asseverazione 80 % PLV | — | — | Sanzioni 1.000–100.000 € |
Possibili Conseguenze
Il rispetto delle nuove norme comporta controlli annuali e la necessità di asseverare che l’impianto mantenga almeno l’80 % della produzione agricola. In caso di inadempienza, il Comune può richiedere il ripristino del sito e applicare sanzioni che variano da 1.000 a 100.000 €. Le regioni, inoltre, devono definire le aree idonee entro 120–180 giorni dall’approvazione della legge, limitando la superficie agricola utilizzabile al 0,8–3 % delle superfici agricole effettivamente coltivate.
Opinione
Il testo del decreto mira a garantire un equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela delle attività agricole, introducendo meccanismi di controllo e limiti di superficie. L’obiettivo è evitare conflitti di uso del suolo e assicurare che l’agrivoltaico non comprometta la produzione agricola.
Analisi Critica (dei Fatti)
Le disposizioni sono coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima, che prevede un incremento della potenza installata al 2030. La definizione di limiti di superficie e l’obbligo di asseverazione introducono un livello di trasparenza e responsabilità. Tuttavia, la complessità amministrativa potrebbe rallentare l’implementazione, soprattutto per le piccole aziende agricole.
Relazioni (con altri fatti)
Il decreto 175/2025 si inserisce nel contesto delle misure di transizione energetica italiane, in particolare in relazione al Testo Unico FER (Decreto Legislativo 190/2024) e alle linee guida per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le nuove regole per l’agrivoltaico si collegano anche alle disposizioni del Piano nazionale di recupero (PNRR) per la promozione di progetti di energia rinnovabile.
Contesto (oggettivo)
Il quadro normativo italiano per le energie rinnovabili è in evoluzione. Il decreto 175/2025 rappresenta un passo verso la standardizzazione delle procedure autorizzative e la definizione di criteri di sostenibilità per gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo. Le regioni hanno un ruolo chiave nella definizione delle aree idonee, in linea con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e di incremento della produzione di energia pulita.
Domande Frequenti
- Che cosa è l’agrivoltaico? È un impianto fotovoltaico installato su superfici agricole, con moduli sollevati da terra per consentire l’attività agricola sottostante.
- Quali sono i requisiti minimi per l’altezza dei moduli? 1,3 m per attività zootecniche, 2,1 m per coltivazioni e attività miste.
- Qual è il limite di superficie agricola utilizzabile? Non superiore al 3 % della superficie coltivata, esclusi gli impianti già installati.
- Quali controlli sono previsti? Verifica annuale della produzione agricola e asseverazione che l’impianto mantenga almeno l’80 % della produzione agricola.
- Quali sanzioni possono essere applicate? Se l’impianto non rispetta i requisiti, il Comune può imporre il ripristino del sito e sanzioni da 1.000 a 100.000 €.



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