Annullare un permesso edilizio oltre i 6 mesi: la legge e la giurisprudenza sulla falsità delle informazioni
Fonti
Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.it.
Approfondimento
L’articolo 21-nonies, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, disciplina la possibilità di annullare un provvedimento edilizio senza rispettare il termine di sei mesi previsto dal comma 1. Tale eccezione si applica quando il titolare del permesso ha fornito false rappresentazioni dei fatti, dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà falsi o mendaci.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 34 del 2 gennaio 2026, ha ribadito che la falsa rappresentazione dei fatti consente di superare il limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela. L’onere di esatta rappresentazione ricade sul richiedente il permesso di costruire o la SCIA.
Dati principali
Di seguito una sintesi delle disposizioni chiave:
| Norma | Termine di annullamento | Condizione per superare il termine | Autorità competente |
|---|---|---|---|
| Art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990 | 6 mesi dall’adozione dell’atto | Falsità delle rappresentazioni dei fatti | Amministrazione comunale o regionale |
| Sent. n. 34/2026 (CdS) | Superamento del termine consentito | Rappresentazione di uno stato preesistente diverso dalla realtà | Consiglio di Stato |
| Sent. n. 6891/2025 (CdS) | — | — | — |
Possibili Conseguenze
Se la giurisdizione riconosce la falsa rappresentazione, l’amministrazione può annullare d’ufficio il permesso di costruire o la SCIA, anche se trascorso il termine di sei mesi. L’annullamento non ha natura sanzionatoria e non presume colpa o dolo del richiedente; si basa sulla differenza tra la situazione reale e quella rappresentata.
Opinione
Secondo la giurisprudenza, l’interesse pubblico alla corretta gestione del territorio prevale sul diritto del privato a mantenere un titolo edilizio ottenuto con informazioni ingannevoli. L’annullamento d’ufficio è quindi giustificato quando la rappresentazione è rilevante per la decisione.
Analisi Critica (dei Fatti)
La sentenza del Consiglio di Stato del 2 gennaio 2026 ha chiarito che la falsa rappresentazione è ammissibile anche in assenza di accertamento penale. L’onere di esatta rappresentazione è stato confermato da sentenze regionali (T.A.R. Sardegna, T.A.R. Campania, T.A.R. Salerno). La motivazione dell’annullamento non richiede una motivazione rigorosa, poiché l’interesse pubblico alla corretta amministrazione del territorio è prevalente.
Relazioni (con altri fatti)
Il principio di autotutela è stato applicato in altri ambiti, come la sanatoria degli abusi edilizi (Decreto Salva Casa) e la disciplina delle tolleranze costruttive. Le decisioni del Consiglio di Stato citano anche sentenze di T.A.R. Veneto, T.A.R. Marche e T.A.R. Puglia, evidenziando una linea di interpretazione coerente sul concetto di falsa rappresentazione.
Contesto (oggettivo)
La normativa edilizia italiana prevede che i titoli di costruzione siano concessi sulla base di informazioni veritiere. L’art. 21-nonies, comma 2-bis, introduce un meccanismo di controllo per garantire che eventuali errori o falsità non compromettano la corretta gestione del territorio. Il sistema giuridico italiano, attraverso la giurisprudenza, ha consolidato la possibilità di annullare provvedimenti anche oltre il termine di sei mesi quando si verifica una falsa rappresentazione.
Domande Frequenti
- Qual è il termine di annullamento previsto dall’art. 21-nonies? Il termine è di sei mesi dall’adozione dell’atto, ma può essere superato in caso di falsa rappresentazione.
- Chi decide se la rappresentazione è falsa? L’amministrazione competente, con i propri mezzi, deve accertare inequivocabilmente la falsità.
- L’annullamento è una sanzione? No, l’annullamento d’ufficio non ha natura sanzionatoria e non presume colpa o dolo del richiedente.
- È necessario comunicare l’avvio del procedimento per annullare un permesso? No, l’annullamento in autotutela è considerato provvedimento vincolato e non richiede comunicazione di avvio.
- Quali sono le fonti giurisprudenziali principali? Le sentenze del Consiglio di Stato (n. 34/2026, n. 6891/2025, n. 7696/2025, n. 1926/2024) e quelle delle T.A.R. (Sardegna, Campania, Salerno, Veneto, Marche, Puglia) costituiscono le principali fonti.



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