Decreto 2025: testo unico per edifici con ponti termici calcolati, PV obbligatori e colonnine di ricarica
Fonti
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025.
Approfondimento
Il decreto del 28 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, introduce un testo unico organico che unifica i requisiti minimi in materia di edifici. Il provvedimento entra in vigore il 3 giugno 2026, 180 giorni dopo la pubblicazione.

Dati principali
| ASPETTO | DM 26/06/2015 | DM 28/10/2025 |
|---|---|---|
| Ponti termici edificio riferimento | Maggiorazione forfettaria 5‑10 % | Calcolo esplicito con valori ψ per tipologia |
| Limiti H’T ristrutturazioni 1° livello | Fissi per S/V | Variabili S/V + % vetrate (9‑100 %) |
| Potenza FV minima residenziale | 20 W/m² (1 kW/50 m²) | 50 W/m² (1 kW/20 m²) |
| Potenza FV minima non residenziale | 20 W/m² | 100 W/m² (1 kW/10 m²) |
| Colonnine ricarica edifici nuovi | Non previste | Obbligatorie per parcheggi. Differenziate residenziale/non residenziale/pubblico |
| Colonnine edifici esistenti > 20 posti | Non previste | 50 % entro 1/1/2025, 100 % entro 1/1/2030 |
| Maggiorazione isolamento interno | +10 % su limiti U | +30 % su limiti U |
| BACS edifici non residenziali | Solo nuovi > 290 kW | Anche ristrutturazioni e riqualificazioni > 290 kW |
| Norme UNI/TS 11300 | Parti 1‑4 | Aggiunte parte 5 (FER) e parte 6 (ascensori) |
| Aggiornamento automatico norme | Serviva nuovo DM | Automatico dopo 180 gg pubblicazione |
Possibili Conseguenze
Le modifiche influenzeranno la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di edifici, con impatti su costi, tempi di realizzazione e requisiti di certificazione. L’obbligo di calcolo dettagliato dei ponti termici e l’installazione retroattiva delle infrastrutture di ricarica possono comportare investimenti aggiuntivi, ma favoriscono anche un risparmio energetico a lungo termine.
Opinione
Il decreto non contiene posizioni politiche; si limita a descrivere i requisiti tecnici e a stabilire le modalità di applicazione.
Analisi Critica (dei Fatti)
Il testo unico riduce la frammentazione normativa, eliminando la necessità di consultare diversi provvedimenti separati. Tuttavia, richiede una revisione delle pratiche di progettazione e di verifica, con la necessità di aggiornare i software di calcolo e di formare il personale tecnico.
Relazioni
Il decreto si collega ai regolamenti europei ecodesign, alla normativa sulle fonti rinnovabili, alla direttiva 2020/2184 sulla qualità delle acque e alla normativa sulla sicurezza degli edifici.
Contesto
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo nazionale e europeo volto a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a promuovere le energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ e di sostenibilità ambientale.
Domande Frequenti
- Quando entra in vigore il nuovo decreto?
- Il 3 giugno 2026, 180 giorni dopo la pubblicazione.
- Quali sono le principali novità ?
- Calcolo puntuale dei ponti termici, obblighi di installazione delle infrastrutture di ricarica, indicatore H’T modulato per la percentuale di vetrata, obblighi retroattivi per colonnine elettriche.
- Come si applica il nuovo testo unico?
- Il nuovo decreto sostituisce i precedenti DM e D.Lgs. in materia, consolidando tutti i requisiti in un unico documento.
- Quali sono gli obblighi per le colonnine di ricarica?
- Per edifici nuovi con oltre 10 posti auto, è obbligatoria la predisposizione di canalizzazioni per tutti i posti. Per edifici non residenziali con parcheggi pubblici, è obbligatoria l’installazione effettiva di colonnine.
- Qual è l’impatto sui costi di costruzione?
- Le nuove norme possono comportare costi aggiuntivi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e per il calcolo dettagliato dei ponti termici, ma possono anche favorire risparmi energetici a lungo termine.



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