Dal 11 dicembre 2025: il fotovoltaico nei centri storici diventa automatico e meno burocratico

Dal 11 dicembre 2025: il fotovoltaico nei centri storici diventa automatico e meno burocratico

Fonti

Articolo originale pubblicato su EdilTecnico.it. Le disposizioni normative citate sono il decreto legislativo n. 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) e il decreto legislativo n. 175/2025 (regolamento sulle aree idonee).

Approfondimento

Dal 11 dicembre 2025 la normativa sul fotovoltaico in zone storiche subisce una semplificazione significativa. Le coperture degli edifici, anche in zone A, B o C, sono ora considerate automaticamente aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici. Il parere della Soprintendenza paesaggistica, se richiesto, è obbligatorio ma non vincolante, salvo che l’immobile sia oggetto di tutela diretta ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto 42/2004).

Dal 11 dicembre 2025: il fotovoltaico nei centri storici diventa automatico e meno burocratico

Dati principali

Di seguito una sintesi delle principali modifiche:

Aspetto Regime precedente (fino al 10 dicembre 2025) Nuovo regime (dal 11 dicembre 2025)
Qualificazione delle aree idonee Non esplicita; dipende dall’interpretazione dell’art. 20, 8 del D.Lgs. 199/2021 Esplicita: “gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali” (art. 11‑bis, 1, l, 3)
Vincolo urbanistico Regolamenti comunali potevano vietare l’installazione in zone A Interventi in aree idonee non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati (art. 7, 1)
Autorizzazione paesaggistica Obbligatoria e vincolante se non rispettati requisiti tecnici (art. 7‑bis, 5) Non subordinata all’autorizzazione; parere obbligatorio ma non vincolante (art. 11‑quater, 1)
Parere negativo della Soprintendenza Bloccava l’autorizzazione Non impedisce il rilascio del titolo; l’amministrazione può procedere comunque
Eccezione per beni culturali Interventi soggetti a regime ordinario con parere vincolante Esclusi dalle semplificazioni; parere resta vincolante

Possibili Conseguenze

Per i proprietari di edifici storici:

  • Riduzione delle barriere burocratiche per l’installazione di impianti fotovoltaici.
  • Maggiore possibilità di realizzare progetti di energia rinnovabile senza richiedere deroghe urbanistiche.
  • Il parere della Soprintendenza non può più bloccare l’autorizzazione, salvo casi di tutela diretta.
  • Le imprese di installazione possono procedere più rapidamente, con tempi di attesa ridotti.

Opinione

Il testo non esprime giudizi di valore. Si limita a riportare le disposizioni normative e le loro implicazioni pratiche.

Analisi Critica (dei Fatti)

La normativa mira a semplificare l’accesso alle energie rinnovabili nei centri storici, riconoscendo la copertura degli edifici come aree idonee. La neutralizzazione del vincolo urbanistico e la riduzione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica riducono i tempi e i costi di realizzazione. Tuttavia, la salvaguardia dei beni culturali con vincolo diretto rimane intatta, garantendo che gli interventi non compromettano la tutela del patrimonio.

Relazioni (con altri fatti)

Questa semplificazione si inserisce nel più ampio quadro delle politiche europee e nazionali volte a promuovere le energie rinnovabili. Il decreto legislativo n. 178/2025 è un correttivo al Testo Unico Rinnovabili, che ha già introdotto numerose agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici in Italia.

Contesto (oggettivo)

Il 11 dicembre 2025 segna l’entrata in vigore di una normativa che ridefinisce il regime autorizzativo per gli impianti fotovoltaici in zone storiche. Le disposizioni si basano su precedenti decreti legislativi (n. 175/2025 e n. 178/2025) e sul Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto 42/2004). L’obiettivo è facilitare l’installazione di impianti fotovoltaici, mantenendo al contempo la tutela del patrimonio culturale.

Domande Frequenti

1. Quando entra in vigore la nuova normativa?

Dal 11 dicembre 2025.

2. Le coperture degli edifici in zona A sono ora considerate aree idonee?

Sì, le coperture degli edifici sono automaticamente qualificate come aree idonee.

3. Il parere della Soprintendenza è obbligatorio?

Il parere è obbligatorio ma non vincolante; l’amministrazione può procedere anche con un parere negativo.

4. Cosa succede se l’edificio è oggetto di tutela diretta?

In tal caso l’intervento è soggetto al regime ordinario e il parere della Soprintendenza rimane vincolante.

5. Quali sono i vantaggi per i proprietari di edifici storici?

Riduzione delle barriere burocratiche, tempi di autorizzazione più brevi e possibilità di realizzare impianti fotovoltaici senza deroghe urbanistiche.

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