Gazebo chiuso con VEPA: non è edilizia libera, è soggetto a titoli
Gazebo chiuso con VEPA: non è edilizia libera
Secondo la giurisprudenza, il termine “gazebo” indica una struttura leggera, non ancorata ad un altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, realizzata con ferro battuto, alluminio o legno strutturale. Tali strutture, se non ancorate al suolo e di dimensioni limitate, non richiedono titolo edilizio.
Il caso in esame riguarda una struttura in legno coperta da un tetto a padiglione e completamente chiusa da vetrate panoramiche (VEPA). La struttura è ancorata al suolo con piastre in acciaio, ha una superficie di circa 23 mq e un’altezza alla gronda di 2,60 m. Secondo la sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1973 (27 novembre 2025), la struttura non rientra nella definizione di gazebo e, perciò, non è considerata edilizia libera. I giudici hanno stabilito che la struttura non presentava i caratteri di precarietà e amovibilità, e che, quindi, sarebbe necessaria una SCIA.

Il Testo Unico Edilizia (art. 6) prevede l’installazione libera di VEPA solo quando è finalizzata alla protezione di balconi, logge o porticati, escludendo gli elementi che creano spazi chiusi e volume. Nel caso in esame, la struttura ancorata al suolo e chiusa su tutti i lati ha generato un vero volume, richiedendo quindi un titolo edilizio. La giurisprudenza stabilisce che la precarietà di un’opera, che esonera dall’obbligo del permesso di costruire, implica un uso specifico e temporaneo. Se l’opera è destinata a soddisfare esigenze permanenti, non può essere considerata precaria e deve essere accompagnata da titolo abilitativo.
Fonti
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 luglio 2024, n. 6146; sent. 29 giugno 2023, n. 6263; sent. 27 aprile 2021, n. 3393; sent. 30 agosto 2023, n. 8049.
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10 luglio 2024, n. 6146.
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 settembre 2015, n. 4116.
4. TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1° settembre 2024, n. 4974.
5. TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 7 dicembre 2022, n. 3314.
6. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 5 gennaio 2021, n. 178.
7. TAR Marche, sez. I, sent. 25 febbraio 2020, n. 137.
8. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 31 gennaio 2020, n. 86.
Approfondimento
La normativa italiana distingue tra “edilizia libera” e “edilizia soggetta a titoli”. Le strutture leggere, non ancorate e di dimensioni ridotte, come i tradizionali gazebo, rientrano nella prima categoria. Tuttavia, quando la struttura è ancorata al suolo, chiusa su tutti i lati e crea un volume, la normativa la considera edilizia soggetta a titoli, richiedendo permessi o SCIA.
Dati principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo di struttura | Gazebo chiuso con VEPA |
| Materiale principale | Legno |
| Superficie | ≈ 23 mq |
| Altezza alla gronda | 2,60 m |
| Ancoraggio | Piastre in acciaio saldamente ancorate al suolo |
| Richiesta di titolo edilizio | Necessaria (SCIA) |
Possibili Conseguenze
La mancata ottenimento di un titolo edilizio può comportare:
- Severità amministrativa, con sanzioni pecuniarie.
- Obbligo di demolizione o di adeguamento della struttura.
- Perdita di eventuali benefici fiscali o agevolazioni.
Opinione
Secondo la giurisprudenza citata, la struttura in questione non rientra nella definizione di gazebo libero e, pertanto, è soggetta a titoli edilizi. La decisione si basa su criteri oggettivi di ancoraggio, chiusura e creazione di volume.
Analisi Critica (dei Fatti)
La sentenza del TAR Campania, Salerno, si fonda su due principi:
- La struttura è ancorata al suolo, contravvenendo al requisito di “non ancorata” per l’installazione libera.
- La chiusura completa e la creazione di un volume la rendono un’opera edilizia, non una semplice struttura leggera.
Questi elementi sono coerenti con la normativa vigente e con la giurisprudenza consolidata.
Relazioni (con altri fatti)
La stessa logica è stata applicata in altri casi:
- Un gazebo di 3,10 m con copertura a pagoda, ancorato a recinzione, è stato considerato edilizia soggetta a titoli.
- Un gazebo di 40 mq utilizzato per la somministrazione di alimenti è stato classificato come volume autonomo, richiedendo permesso di costruire.
- Un gazebo di 30 mq per attività commerciale è stato riconosciuto come volume autonomo con incremento di carico urbanistico.
Contesto (oggettivo)
In Italia, la normativa edilizia distingue tra:
- Edilizia libera: strutture leggere, non ancorate, di dimensioni limitate.
- Edilizia soggetta a titoli: strutture ancorate, chiuse o che creano volume.
Il Testo Unico Edilizia (art. 6) e le sentenze del TAR definiscono i criteri di classificazione. La normativa è stata aggiornata con la Legge n. 105/2024 (SALVA CASA), ma i principi di base rimangono invariati.
Domande Frequenti
1. Che cosa si intende per “gazebo” secondo la giurisprudenza?
Una struttura leggera, non ancorata ad un altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, realizzata con ferro battuto, alluminio o legno strutturale.
2. Quando un gazebo richiede un titolo edilizio?
Quando è ancorato al suolo, chiuso su tutti i lati o crea un volume, non rientrando nella definizione di struttura leggera e non ancorata.
3. Quali sono le conseguenze di non ottenere un titolo edilizio per una struttura ancorata?
Potrebbero verificarsi sanzioni amministrative, obbligo di demolizione o adeguamento, e perdita di benefici fiscali o agevolazioni.
4. Che ruolo ha la SCIA in questi casi?
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è il procedimento amministrativo richiesto per l’installazione di strutture che non rientrano nella categoria di edilizia libera.
5. Dove posso trovare la normativa di riferimento?
Il Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sono i principali riferimenti normativi.



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