Revisione prezzi: la clausola obbligatoria non può essere omessa, così stabilisce la giurisprudenza

Revisione prezzi: la clausola obbligatoria non può essere omessa, così stabilisce la giurisprudenza

Revisione prezzi lavori: la clausola revisionale è sempre obbligatoria anche se la SA la omette

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha confermato, in appello, che nei contratti di lavori pubblici la clausola revisionale di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) del DL 4/2022 è obbligatoria, anche quando la stazione appaltante non la ha esplicitamente inserita nei documenti di gara. La decisione si basa sul principio di eterointegrazione, secondo cui le disposizioni di legge prevalgono su eventuali lacune contrattuali.

La controversia nasce da un appalto integrato affidato da RFI il 14 giugno 2022. L’impresa aggiudicataria ha contestato due punti: (1) il diniego di inserire la clausola revisionale di cui alla lettera b) dell’articolo 29, ritenuta applicabile solo a forniture e servizi; (2) l’uso del prezzario RFI 2023 anziché quello 2022, in violazione dell’articolo 26 del DL 50/2022.

Revisione prezzi: la clausola obbligatoria non può essere omessa, così stabilisce la giurisprudenza

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 737 del 27 febbraio 2025, ha accolto il ricorso, affermando che la lettera a) è imperativa e deve essere applicata a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture. Ha inoltre ribadito l’obbligo di aggiornare i prezzi al prezzario 2023, in base all’articolo 26 del DL Aiuti.

RFI ha impugnato la sentenza, chiedendo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE per contestare l’applicabilità dell’articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE. Il CGARS ha respinto l’appello, confermando la natura imperativa della clausola e l’eterointegrazione con la lex specialis.

La sentenza sottolinea che, per tutti i contratti derivanti da bandi pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, la clausola di revisione prezzi di lettera a) è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che sia stata richiamata nei documenti di gara. Tale principio è particolarmente rilevante alla luce del nuovo Codice 36/2023 e dell’articolo 9 del Decreto‑Legge 73/2025, che introducono disposizioni specifiche per i contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi.

Fonti

Fonte: ANCE – Revisione prezzi lavori: la clausola revisionale è sempre obbligatoria anche se la SA la omette

Approfondimento

La clausola revisionale di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) è stata introdotta dal DL 4/2022 per garantire la corretta adeguazione dei prezzi in caso di variazioni di costo. Il principio di eterointegrazione, previsto dall’articolo 1339 c.c., stabilisce che le norme di legge prevalgono su eventuali lacune contrattuali, obbligando le stazioni appaltanti a rispettare le disposizioni legislative.

Dati principali

Norma Articolo Letteratura Applicabilità
DL 4/2022 (Sostegni‑ter) 29, comma 1 a) Clausola revisionale obbligatoria Contratti di lavori, servizi e forniture
DL 4/2022 (Sostegni‑ter) 29, comma 1 b) Clausola revisionale per lavori Contratti di lavori (richiesta esplicita)
DL 50/2022 (Aiuti) 26 Prezzario annuale aggiornato Contratti banditi dopo 17 maggio 2022

Possibili Conseguenze

Il mancato inserimento della clausola revisionale obbligatoria può comportare la nullità di parte del contratto, la richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’esecutore e, in casi estremi, l’applicazione di sanzioni amministrative. L’assenza di aggiornamento del prezzario può portare a discrepanze di costo non coperti dal contratto, con conseguente rischio di ritardi o di costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

Opinione

La decisione del CGARS conferma l’importanza di rispettare le disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, garantendo trasparenza e correttezza nei rapporti tra Stato e imprese. L’applicazione obbligatoria della clausola revisionale è un elemento chiave per la stabilità economica dei contratti pubblici.

Analisi Critica (dei Fatti)

La sentenza si fonda su una solida interpretazione giurisprudenziale, che riconosce la natura imperativa della clausola di revisione prezzi. Il collegio ha evidenziato che la legge non lascia spazio a interpretazioni diverse, poiché l’obbligo è espresso in modo chiaro e non lascia margini di scelta alle stazioni appaltanti. L’analisi dei fatti mostra che la decisione è coerente con la normativa vigente e con le linee guida dell’ANAC.

Relazioni (con altri fatti)

La decisione si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a semplificare e rendere più efficaci i contratti pubblici. Essa è collegata al nuovo Codice 36/2023, che introduce norme aggiornate sulla revisione prezzi, e al Decreto‑Legge 73/2025, che disciplina i contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi. Inoltre, la sentenza si riferisce alle linee guida dell’ANAC (parere di precontenzioso n. 222 del 8 maggio 2024).

Contesto (oggettivo)

Il contesto normativo è caratterizzato da una serie di disposizioni legislative introdotte in risposta alla pandemia e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il DL 4/2022 ha introdotto la clausola revisionale per garantire la corretta adeguazione dei prezzi, mentre il DL 50/2022 ha stabilito l’obbligo di aggiornamento del prezzario. Il nuovo Codice 36/2023 e il Decreto‑Legge 73/2025 hanno ulteriormente chiarito le modalità di applicazione delle clausole revisioni.

Domande Frequenti

Qual è la clausola revisionale obbligatoria?
La clausola di revisione prezzi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) del DL 4/2022 è obbligatoria per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture.
Cosa succede se la stazione appaltante non inserisce la clausola?
Il contratto può essere considerato nullo in parte, con possibilità di revisione dei prezzi da parte dell’esecutore e potenziali sanzioni amministrative.
Qual è l’importanza del prezzario RFI 2023?
Il prezzario RFI 2023 è l’aggiornamento annuale che deve essere utilizzato per la revisione dei prezzi, in conformità all’articolo 26 del DL 50/2022.
La clausola revisionale è applicabile solo ai lavori?
No, la lettera a) è applicabile a tutti i tipi di contratti, mentre la lettera b) si riferisce specificamente ai lavori.
Qual è il ruolo dell’ANAC in questa materia?
L’ANAC ha emesso il parere di precontenzioso n. 222 del 8 maggio 2024, confermando l’obbligatorietà della clausola revisionale e l’applicazione del principio di eterointegrazione.
Allegati

CGARS_728_2025 (PDF)

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Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
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