Volume tecnico: criteri, sentenza TAR Marche e impatto sulla volumetria edilizia
Volume tecnico sì o no: i criteri ribaditi da una recente sentenza
Prima di esaminare un caso concreto, è utile chiarire la nozione di volume tecnico. Secondo la giurisprudenza amministrativa, il volume tecnico si distingue per:
- l’assenza di qualsiasi autonomia funzionale, anche potenziale;
- un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, indispensabile per contenere impianti tecnologici essenziali alla costruzione principale e non collocabili all’interno della stessa, come quelli idrici, termici, di ascensore, ecc.
Per l’identificazione della nozione di volume tecnico, si considerano tre parametri:

- il rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l’uso della costruzione;
- l’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, in quanto tali volumi non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa;
- la necessaria proporzionalità tra i volumi e le esigenze effettivamente presenti.
I volumi tecnici, esclusi dal calcolo della volumetria ammissibile, sono quindi quelli strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso a impianti indispensabili per il comfort abitativo, che non possono essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono esclusi dal calcolo della volumetria se assumono caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità .
Un recente caso concreto
La sentenza TAR Marche, sez. II, n. 902 del 7 novembre 2025 ha stabilito che un vano di circa 2,5 mq, destinato a ospitare una pompa di calore, un sistema di aspirazione e un depuratore d’acqua, può essere considerato volume tecnico se:
- è in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
- è proporzionale alle esigenze da soddisfare (impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori);
- ha dimensioni modeste.
Casistica giurisprudenziale
Tra i volumi tecnici riconosciuti dalla giurisprudenza:
- una struttura di 6 m × 6 m, altezza 1,80 m, priva di finestre, eretta sul lastrico solare di un edificio preesistente, che funge da protezione, isolamento termico e contenimento degli impianti tecnologici;
- una cabina elettrica;
- un vano strettamente funzionale a contenere la scala di collegamento tra i livelli di un edificio, essenziale per la fruizione delle unità abitative e non suscettibile di utilizzo diverso.
Al contrario, non rientrano nella categoria:
- un vano deposito/magazzino con accesso da porta in vetro e ferro, con mobili frigo destinati a un grill-barbecue;
- un corpo di fabbrica in muratura costituito da camera e wc in corso di realizzazione, rifiniti internamente ed esternamente;
- un sottotetto accessibile mediante botola, alto 1,55 m, privo di impianti tecnici;
- un locale abitabile, seppur designato in progetto come volume tecnico.
Fonti
Fonte: EdilTecnico.it – Articolo originale
Approfondimento
Il concetto di volume tecnico è stato consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha precisato i criteri di identificazione e le condizioni di esclusione dalla volumetria. La distinzione tra volume tecnico e volume abitativo è fondamentale per la corretta applicazione delle norme urbanistiche e per la valutazione della capacità di costruzione di un edificio.
Dati principali
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Assenza di autonomia funzionale | Il volume tecnico non può operare in modo indipendente dalla costruzione principale. |
| Strumentalità necessaria | Il volume è indispensabile per l’uso della costruzione. |
| Proporzionalità | Il volume deve essere proporzionato alle esigenze tecniche. |
| Dimensioni | Spesso modeste (es. 2,5 mq). |
| Esclusione dalla volumetria | Se non è abitabile e non può essere utilizzato come spazio abitativo. |
Possibili Conseguenze
- Riduzione della volumetria ammissibile, influenzando la capacità di costruzione;
- Implicazioni per la progettazione degli impianti tecnici, che devono essere integrati nei volumi tecnici;
- Possibili contestazioni da parte di proprietari o costruttori se la classificazione non è chiara.
Opinione
La definizione di volume tecnico, se applicata con precisione, garantisce una corretta interpretazione delle norme urbanistiche e una gestione più efficiente degli spazi tecnici all’interno degli edifici.
Analisi Critica (dei Fatti)
La sentenza del TAR Marche conferma la coerenza con la giurisprudenza consolidata, sottolineando l’importanza di criteri oggettivi (strumentalità , proporzionalità , dimensioni) per la classificazione dei volumi tecnici. La decisione evita interpretazioni soggettive che potrebbero portare a contestazioni legali.
Relazioni (con altri fatti)
Il concetto di volume tecnico è strettamente collegato alle norme urbanistiche nazionali e regionali, nonché alle linee guida tecniche per la progettazione di impianti. La sua corretta applicazione è fondamentale per la conformità edilizia e per la tutela del diritto di costruzione.
Contesto (oggettivo)
In Italia, la normativa urbanistica stabilisce limiti di volumetria per garantire l’armonizzazione degli spazi urbani. Il volume tecnico, escludendosi dalla volumetria, permette di integrare impianti essenziali senza superare i limiti di costruzione. La giurisprudenza ha chiarito i criteri per questa esclusione, contribuendo a una disciplina più chiara e prevedibile.
Domande Frequenti
1. Che cos’è un volume tecnico? Un volume tecnico è uno spazio all’interno di un edificio destinato esclusivamente a contenere impianti tecnologici essenziali, senza autonomia funzionale e non abitabile.
2. Quali sono i criteri per identificare un volume tecnico? I criteri principali sono l’assenza di autonomia funzionale, la strumentalità necessaria con l’uso della costruzione, la proporzionalità con le esigenze tecniche e le dimensioni modeste.
3. Un vano di 2,5 mq può essere considerato volume tecnico? Sì, se soddisfa i criteri di strumentalità necessaria, proporzionalità e dimensioni modeste, come stabilito dalla sentenza TAR Marche del 2025.
4. Quali sono le conseguenze di classificare un volume come tecnico? Il volume è escluso dalla volumetria ammissibile, influenzando la capacità di costruzione e la progettazione degli impianti.
5. Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla normativa urbanistica? Le norme urbanistiche sono disponibili presso gli uffici comunali e le pubblicazioni ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



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