Scadenza 31 dicembre 2025: 60 crediti formativi obbligatori per gli architetti italiani
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Il 31 dicembre 2025 scade il quarto triennio di obbligo formativo per gli architetti iscritti all’albo nazionale. La normativa che disciplina questo obbligo è il Regolamento sulla formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Professionisti Architetti, Paesaggisti e Pianificatori (CNAPPC). Secondo le Linee guida del CNAPPC, entro la scadenza ogni architetto deve aver maturato 60 Crediti Formativi Professionali (CFP), suddivisi in 48 crediti generali e 12 crediti deontologici. La soglia può essere ridotta in presenza di esoneri totali o parziali per motivi di maternità, paternità, salute, sospensione dell’attività professionale o altre circostanze previste dalla normativa.
Indice
Fonti
Regolamento sulla formazione continua – CNAPPC. https://www.cnapppc.it/Regolamento-formazione-continua

Approfondimento
Il sistema dei Crediti Formativi Professionali è stato introdotto per garantire che i professionisti mantengano aggiornate le proprie competenze in linea con le evoluzioni tecnologiche, normative e di mercato. Ogni CFP è equivalente a un’ora di attività formativa riconosciuta, che può essere acquisita tramite corsi, seminari, workshop, conferenze o attività di ricerca.
Dati principali
La tabella seguente riassume i requisiti di CFP per l’anno 2025.
| Tipo di credito | Crediti richiesti | Descrizione |
|---|---|---|
| Generali | 48 | Attività di aggiornamento tecnico, scientifico‑scientifico, artistico‑culturale, legale, economico‑gestionale, informatico, ecc. |
| Deontologici | 12 | Attività che riguardano la disciplina professionale, l’etica, la responsabilità sociale e la tutela del pubblico. |
| Totale | 60 | Somma dei crediti generali e deontologici. |
Possibili conseguenze
Il mancato raggiungimento del requisito di CFP entro la scadenza comporta:
- La sospensione temporanea dell’iscrizione all’albo.
- La perdita del diritto di esercitare la professione in Italia.
- Eventuali sanzioni amministrative previste dal Regolamento.
Opinione
Il sistema dei CFP è concepito per promuovere la qualità professionale e la sicurezza dei servizi offerti al pubblico. La sua efficacia dipende dalla disponibilità di percorsi formativi di qualità e dalla partecipazione attiva dei professionisti.
Analisi critica (dei fatti)
Il Regolamento stabilisce criteri chiari per la contabilizzazione dei crediti e prevede meccanismi di esonero per situazioni di particolare difficoltà. Tuttavia, la verifica della validità delle attività formative può risultare onerosa per gli architetti, soprattutto per chi opera in aree con accesso limitato a corsi riconosciuti.
Relazioni (con altri fatti)
Il modello dei CFP è in linea con le direttive europee sulla formazione continua dei professionisti, come la Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Inoltre, la stessa struttura è adottata da altri ordini professionali in Italia, tra cui ingegneri, medici e avvocati.
Contesto (oggettivo)
Il Regolamento sulla formazione continua è stato introdotto nel 2018 e ha subito diverse revisioni per allinearsi alle esigenze del mercato del lavoro e alle normative europee. La scadenza del 31 dicembre 2025 rappresenta l’ultimo termine per il quarto triennio di obbligo formativo, dopo il quale l’ordine potrà introdurre nuove disposizioni.
Domande frequenti
- Quali sono i requisiti per ottenere un CFP?
- Un CFP è riconosciuto per ogni ora di attività formativa accreditata, che può essere un corso, un seminario, una conferenza o un’attività di ricerca. L’attività deve essere documentata e approvata dal CNAPPC.
- Come posso verificare se la mia attività è accreditata?
- Il CNAPPC fornisce un elenco di enti e corsi accreditati sul proprio sito web. È possibile consultare la sezione “Crediti Formativi” per verificare la validità di un corso.
- Quali sono le modalità per richiedere un esonero?
- È necessario presentare una domanda scritta al CNAPPC, allegando la documentazione che attesti la motivazione (certificato di maternità, certificato medico, ecc.). Il CNAPPC valuterà la richiesta entro 30 giorni.
- Che cosa succede se non raggiungo i 60 CFP entro la scadenza?
- Il tuo iscrizione all’albo può essere sospesa e potresti perdere il diritto di esercitare la professione in Italia. È possibile presentare un ricorso entro 60 giorni dalla notifica della sospensione.
- Posso recuperare i CFP mancati in un anno successivo?
- Sì, è possibile recuperare i crediti mancati entro il termine di un anno dalla scadenza, a condizione di completare le attività formative richieste e presentare la documentazione al CNAPPC.
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