Condono edilizio 2026: più opere sanabili e meno burocrazia
Condono 2026: emendamenti che aprono alle opere abusive recenti e eliminano la doppia conformità asincrona
Il nuovo progetto di legge di Bilancio, approvato dai senatori di Fratelli d’Italia, prevede un condono edilizio che estende la possibilità di sanare le opere abusive realizzate fino al 30 settembre 2025. L’emendamento, denominato 117.0.18, consente la sanatoria per balconi, tettoie, ristrutturazioni e altre opere, purché non comportino incrementi di superficie o volumetria complessiva. Un ulteriore emendamento, 9.0.6, propone di eliminare la “doppia conformità asincrona”, consentendo l’accesso alla sanatoria semplificata per le opere che risultano conformi alla disciplina urbanistica e alla normativa edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Fonti

Approfondimento
Il condono edilizio si basa sul principio introdotto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che ha previsto per la prima volta un meccanismo di sanatoria. L’emendamento 117.0.18 amplia la gamma di opere sanabili, includendo:
- Balconi e tettoie, purché non comportino aumenti di superficie;
- Ristrutturazioni interne, se completate funzionalmente;
- Opere non destinate alla residenza, se completate funzionalmente.
Per accedere alla sanatoria, l’intervento deve essere stato ultimato entro il 30 settembre 2025 e deve rispettare i criteri di conformità urbanistica e edilizia vigenti al momento della domanda.
Dati principali
| Tipologia | Riferimento normativo | Requisiti e limiti |
|---|---|---|
| Opere pertinenziali (portici, tettoie) | Art. 3, comma 1, lett. e.6, DPR 380/2001 | Realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio |
| Opere accessorie (balconi, logge) | Non specificato | Realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio |
| Ristrutturazioni edilizie – prima tipologia | Art. 3, comma 1, lett. d, DPR 380/2001 | Assenza o difformità dal titolo; divieto di incremento di superficie/volumetria complessiva; eccezione per aumenti di superficie utile lorda delle pertinenze |
| Ristrutturazioni edilizie – seconda tipologia | Art. 10, comma 1, lett. c, DPR 380/2001 (soggette a permesso di costruire) | Assenza o difformità dal titolo; divieto di incremento di superficie/volumetria complessiva; eccezione per aumenti di superficie utile lorda delle pertinenze |
| Restauro e risanamento conservativo – zone A | Art. 3, comma 1, lett. c, DPR 380/2001 | Assenza o difformità dal titolo; applicabile solo alle zone omogenee A (centri storici e aree di pregio ambientale) |
| Restauro e risanamento conservativo – altre zone | Art. 3, comma 1, lett. c, DPR 380/2001 | Assenza o difformità dal titolo; applicabile a tutte le altre zone del territorio comunale |
| Manutenzione straordinaria | Art. 3, comma 1, lett. b, DPR 380/2001 | Assenza o difformità dal titolo; include opere non valutabili in superficie/volume |
Possibili Conseguenze
Per i proprietari di immobili, l’emendamento offre la possibilità di regolarizzare interventi realizzati in difformità con la normativa edilizia, evitando sanzioni amministrative e penali. La sanatoria semplificata riduce i tempi e i costi di procedura, poiché non è più necessario dimostrare la conformità sia alla normativa urbanistica che a quella edilizia al momento della realizzazione. Tuttavia, le opere che comportano incrementi di superficie o volumetria complessiva rimangono esenti dalla sanatoria, mantenendo la necessità di adeguamento o di eventuale demolizione.
Opinione
Secondo le fonti, l’emendamento è stato presentato dai senatori di Fratelli d’Italia, Gelmetti e Matera, con l’obiettivo di semplificare la procedura di sanatoria e di ridurre la doppia conformità. L’intervento è stato proposto in vista dell’entrata in vigore della legge di Bilancio il 1° gennaio 2026.
Analisi Critica (dei Fatti)
L’emendamento 117.0.18 si fonda su disposizioni legislative precedenti, in particolare la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e il DPR 380/2001. La sua validità è confermata dalla procedura parlamentare, con l’approvazione da parte dei senatori di Fratelli d’Italia. La proposta di eliminare la doppia conformità asincrona è coerente con la necessità di semplificare le procedure amministrative, riducendo la complessità per i proprietari. Tuttavia, la normativa mantiene il divieto di incremento di superficie o volumetria complessiva, preservando gli obiettivi di tutela urbanistica e edilizia.
Relazioni (con altri fatti)
L’emendamento si inserisce in un quadro più ampio di riforme edilizie italiane, tra cui il “Decreto Salva Casa” e la legge 10/1977. La proposta di estendere la sanatoria alle opere realizzate prima della legge 10/1977 è in linea con gli sforzi per armonizzare le norme edilizie a livello nazionale. Inoltre, la riforma della disciplina urbanistica è stata oggetto di discussioni parlamentari negli ultimi anni, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle autorizzazioni edilizie.
Contesto (oggettivo)
In Italia, la normativa edilizia è disciplinata dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e da leggi specifiche che regolano la sanatoria delle opere abusive. Il condono edilizio è uno strumento previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, che consente la regolarizzazione di interventi realizzati in difformità con la normativa. La proposta di legge di Bilancio 2026 introduce modifiche che estendono la gamma di opere sanabili e semplificano la procedura di sanatoria, mantenendo al contempo i criteri di conformità urbanistica e edilizia.
Domande Frequenti
- Quali opere possono essere sanate con il nuovo condono 2026?
Balconi, tettoie, ristrutturazioni interne e altre opere realizzate fino al 30 settembre 2025, purché non comportino incrementi di superficie o volumetria complessiva.
- È necessario dimostrare la conformità alla normativa edilizia al momento della realizzazione?
No, con l’emendamento 9.0.6 la doppia conformità asincrona è eliminata. È sufficiente dimostrare la conformità alla normativa urbanistica e alla normativa edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
- Qual è la scadenza per presentare la domanda di sanatoria?
La domanda deve essere presentata entro il 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
- Le opere che aumentano la superficie complessiva possono essere sanate?
No, le opere che comportano incrementi di superficie o volumetria complessiva rimangono esenti dalla sanatoria.
- Come si può verificare se un’opera è conforme alla normativa urbanistica?
È consigliabile consultare il piano regolatore comunale e verificare la conformità con le disposizioni urbanistiche vigenti. Un professionista del settore può fornire un supporto tecnico per la verifica.



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