La Legge di Bilancio 2026 riapre i termini del condono edilizio del 2003.

La Legge di Bilancio 2026 riapre i termini del condono edilizio del 2003.

Fonti

Articolo originale: EdilTecnico.it – Nuovo condono edilizio 2026: cosa prevede la riapertura dei termini del 2003 nell’emendamento alla Manovra

Approfondimento

La Legge di Bilancio 2026 prevede, tra le varie misure, la possibilità di riaprire i termini del condono edilizio introdotto dal decreto‑legge 269/2003. L’emendamento è stato presentato dai senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera, appartenenti al gruppo Fratelli d’Italia. L’obiettivo è consentire ai proprietari di edifici che avevano realizzato opere abusive prima del 31 marzo 2003 di regolarizzare la situazione, previa approvazione delle singole regioni.

La Legge di Bilancio 2026 riapre i termini del condono edilizio del 2003.

Dati principali

  • Legge di Bilancio: 2026
  • Emendamento presentato: Senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera (Fratelli d’Italia)
  • Termini originali condono: 31 marzo 2003
  • Possibilità di riapertura: sì, con approvazione regionale
  • Regione Campania: ha respinto la normativa statale nel 2003, lasciando sospese migliaia di pratiche
Tipo intervento Limite volumetrico
Ampliamento di edificio esistente Massimo 30 % della volumetria originaria e 750 m³
Nuova costruzione residenziale Massimo 750 m³ per singola richiesta e 3 000 m³ complessivi

Possibili Conseguenze

La riapertura dei termini potrebbe consentire la regolarizzazione di opere abusive non ancora sanate, riducendo il numero di sanzioni amministrative e penali. Tuttavia, la necessità di ottenere l’approvazione regionale potrebbe comportare ritardi e variazioni tra le diverse aree geografiche. La Campania, in particolare, potrebbe dover rivedere la propria normativa interna per allinearsi alla proposta nazionale.

Opinione

Il testo dell’emendamento è stato redatto in modo da rispettare le disposizioni legislative vigenti e non contiene elementi di propaganda. La proposta si presenta come un tentativo di uniformare la normativa edilizia a livello nazionale, mantenendo la flessibilità regionale.

Analisi Critica (dei Fatti)

Il decreto‑legge 269/2003 prevedeva la sanatoria di opere abusive con limiti volumetrici e territoriali. La Corte Costituzionale, nel 2004, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell’articolo 32, attribuendo alle regioni poteri di modulare i limiti. L’emendamento del 2026 riprende la struttura originaria, ma introduce la possibilità di riaprire i termini, un elemento non previsto dal decreto originale. La Campania, che aveva escluso la normativa statale, potrebbe subire un cambiamento significativo se dovesse accettare la riapertura.

Relazioni (con altri fatti)

  • Decreto‑legge 269/2003 – “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”
  • Sentenze della Corte Costituzionale 196/2004, 198/2004, 199/2004 – riguardanti la legittimità del condono edilizio
  • Legge regionale 10/2004 (Campania) – esclusione del condono edilizio sul territorio campano
  • Legge di Bilancio 2026 – proposta di riapertura dei termini del condono edilizio

Contesto (oggettivo)

Il condono edilizio del 2003 è stato introdotto per correggere l’abusivismo edilizio e favorire la regolarizzazione delle costruzioni. La sua applicazione è stata limitata da decisioni regionali e da sentenze costituzionali. La Legge di Bilancio 2026 rappresenta un tentativo di riequilibrare la normativa nazionale con la necessità di garantire la sicurezza e la conformità urbanistica, mantenendo al contempo la flessibilità regionale.

Domande Frequenti

  • Qual è la data di scadenza originale del condono edilizio del 2003? La scadenza era il 31 marzo 2003.
  • Chi ha presentato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2026? I senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera, del gruppo Fratelli d’Italia.
  • La Campania può accettare la riapertura dei termini? Sì, ma dovrà approvare la normativa con una legge regionale.
  • Quali sono i limiti volumetrici per le opere sanabili? Per l’ampliamento di un edificio esistente: massimo 30 % della volumetria originaria e 750 m³; per una nuova costruzione residenziale: massimo 750 m³ per singola richiesta e 3 000 m³ complessivi.
  • Quali opere sono escluse dal condono? Opere eseguite da condannati per reati di mafia o riciclaggio, opere con rischio sismico, opere su aree demaniali senza concessione onerosa, opere su aree vincolate con vincoli paesaggistici o idrogeologici, e opere su immobili dichiarati monumento nazionale o di particolare interesse.

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