La Legge di Bilancio 2026 riapre i termini del condono edilizio del 2003.
Fonti
Articolo originale: EdilTecnico.it – Nuovo condono edilizio 2026: cosa prevede la riapertura dei termini del 2003 nell’emendamento alla Manovra
Approfondimento
La Legge di Bilancio 2026 prevede, tra le varie misure, la possibilità di riaprire i termini del condono edilizio introdotto dal decreto‑legge 269/2003. L’emendamento è stato presentato dai senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera, appartenenti al gruppo Fratelli d’Italia. L’obiettivo è consentire ai proprietari di edifici che avevano realizzato opere abusive prima del 31 marzo 2003 di regolarizzare la situazione, previa approvazione delle singole regioni.

Dati principali
- Legge di Bilancio: 2026
- Emendamento presentato: Senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera (Fratelli d’Italia)
- Termini originali condono: 31 marzo 2003
- Possibilità di riapertura: sì, con approvazione regionale
- Regione Campania: ha respinto la normativa statale nel 2003, lasciando sospese migliaia di pratiche
| Tipo intervento | Limite volumetrico |
|---|---|
| Ampliamento di edificio esistente | Massimo 30 % della volumetria originaria e 750 m³ |
| Nuova costruzione residenziale | Massimo 750 m³ per singola richiesta e 3 000 m³ complessivi |
Possibili Conseguenze
La riapertura dei termini potrebbe consentire la regolarizzazione di opere abusive non ancora sanate, riducendo il numero di sanzioni amministrative e penali. Tuttavia, la necessità di ottenere l’approvazione regionale potrebbe comportare ritardi e variazioni tra le diverse aree geografiche. La Campania, in particolare, potrebbe dover rivedere la propria normativa interna per allinearsi alla proposta nazionale.
Opinione
Il testo dell’emendamento è stato redatto in modo da rispettare le disposizioni legislative vigenti e non contiene elementi di propaganda. La proposta si presenta come un tentativo di uniformare la normativa edilizia a livello nazionale, mantenendo la flessibilità regionale.
Analisi Critica (dei Fatti)
Il decreto‑legge 269/2003 prevedeva la sanatoria di opere abusive con limiti volumetrici e territoriali. La Corte Costituzionale, nel 2004, ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell’articolo 32, attribuendo alle regioni poteri di modulare i limiti. L’emendamento del 2026 riprende la struttura originaria, ma introduce la possibilità di riaprire i termini, un elemento non previsto dal decreto originale. La Campania, che aveva escluso la normativa statale, potrebbe subire un cambiamento significativo se dovesse accettare la riapertura.
Relazioni (con altri fatti)
- Decreto‑legge 269/2003 – “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”
- Sentenze della Corte Costituzionale 196/2004, 198/2004, 199/2004 – riguardanti la legittimità del condono edilizio
- Legge regionale 10/2004 (Campania) – esclusione del condono edilizio sul territorio campano
- Legge di Bilancio 2026 – proposta di riapertura dei termini del condono edilizio
Contesto (oggettivo)
Il condono edilizio del 2003 è stato introdotto per correggere l’abusivismo edilizio e favorire la regolarizzazione delle costruzioni. La sua applicazione è stata limitata da decisioni regionali e da sentenze costituzionali. La Legge di Bilancio 2026 rappresenta un tentativo di riequilibrare la normativa nazionale con la necessità di garantire la sicurezza e la conformità urbanistica, mantenendo al contempo la flessibilità regionale.
Domande Frequenti
- Qual è la data di scadenza originale del condono edilizio del 2003? La scadenza era il 31 marzo 2003.
- Chi ha presentato l’emendamento alla Legge di Bilancio 2026? I senatori Matteo Gelmetti e Domenico Matera, del gruppo Fratelli d’Italia.
- La Campania può accettare la riapertura dei termini? Sì, ma dovrà approvare la normativa con una legge regionale.
- Quali sono i limiti volumetrici per le opere sanabili? Per l’ampliamento di un edificio esistente: massimo 30 % della volumetria originaria e 750 m³; per una nuova costruzione residenziale: massimo 750 m³ per singola richiesta e 3 000 m³ complessivi.
- Quali opere sono escluse dal condono? Opere eseguite da condannati per reati di mafia o riciclaggio, opere con rischio sismico, opere su aree demaniali senza concessione onerosa, opere su aree vincolate con vincoli paesaggistici o idrogeologici, e opere su immobili dichiarati monumento nazionale o di particolare interesse.



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