ANAC annulla accordo quadro portuale: la SOA è sufficiente, i requisiti di fatturato sono vietati
Fonti
Articolo originale pubblicato su ANCE (Associazione Nazionale Concessionari Edilizia) – https://ance.it/appalti-di-lavori-anac-ribadisce-la-sufficienza-della-soa-e-censura-gli-accordi-quadro-senza-progetto/
Approfondimento
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha confermato che, per gli appalti di lavori con valore pari o superiore a 150.000 euro, la certificazione SOA (Sistema di Qualificazione delle Attività) è l’unica condizione necessaria e sufficiente per dimostrare i requisiti di partecipazione. L’introduzione di requisiti economico‑finanziari aggiuntivi, come un fatturato minimo, è considerata una violazione grave perché restringe ingiustificatamente la concorrenza.

La Delibera n. 430 del 5 novembre 2025, motivata ai sensi dell’art. 220, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, ha ordinato l’annullamento in autotutela di tutti gli atti relativi a un accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria del sistema portuale regionale.
Dati principali
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Importo complessivo stimato | € 18 810 025,60 |
| Soglia per art. 103 | € 20 658 000 |
| Fatturato richiesto (art. 6.2 lett. b) | € 5 000 000 (IVA esclusa) |
| Durata accordo quadro | 4 anni (quadriennale) |
| Numero massimo operatori economici | 5 |
Possibili Conseguenze
La decisione dell’ANAC comporta l’annullamento di:
- Il bando di gara e il disciplinare di gara;
- Tutti gli atti conseguenziali eventualmente adottati;
- Eventuali contratti attuativi firmati sulla base di tali atti.
La stazione appaltante è invitata a rieditare la gara entro 30 giorni, altrimenti l’Autorità può impugnare la documentazione di gara.
Opinione
Il documento dell’ANAC esprime un parere motivato, ma non rappresenta una posizione politica o ideologica. Si limita a indicare le violazioni riscontrate e a prescrivere le azioni correttive.
Analisi Critica (dei Fatti)
La principale violazione riguarda l’uso di un requisito di fatturato aggiuntivo, non previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice, che contrasta con la normativa SOA. L’ANAC ha sottolineato che la SOA è l’unico strumento di verifica della capacità tecnica e finanziaria, e che l’introduzione di requisiti aggiuntivi è disautorizzata salvo specifiche eccezioni (art. 103). Inoltre, la clausola di ripetizione di lavori analoghi è illegittima perché manca la progettazione a base di gara e il valore globale dell’appalto è stato calcolato in rialzo.
Relazioni (con altri fatti)
Il caso è in linea con precedenti pareri di precontenzioso dell’ANAC (es. Parere n. 28 del 30 gennaio 2025) che hanno già evidenziato la non validità di requisiti di fatturato aggiuntivi in appalti di lavori. Inoltre, la decisione si inserisce nel più ampio quadro di riforma della disciplina dei contratti pubblici, che mira a garantire trasparenza e concorrenza.
Contesto (oggettivo)
Il Codice dei contratti pubblici, aggiornato dal correttivo del 2024, stabilisce che la certificazione SOA è la base per la partecipazione agli appalti di lavori. L’art. 100, comma 4, e l’Allegato II.12 confermano la necessità e sufficienza della SOA. L’art. 103, invece, prevede requisiti aggiuntivi solo per contratti che superano la soglia di € 20 658 000, con parametri economico‑finanziari significativi certificati da revisori.
Domande Frequenti
- Che cosa è la SOA? La SOA (Sistema di Qualificazione delle Attività) è un certificato che attesta la capacità tecnica e finanziaria di un’impresa per eseguire lavori pubblici.
- Perché l’ANAC ha annullato l’accordo quadro? L’accordo quadro prevedeva requisiti di fatturato aggiuntivi non autorizzati dalla normativa, oltre a mancanza di progettazione a base di gara e clausole di ripetizione di lavori analoghi illegittime.
- Qual è la soglia per l’art. 103? La soglia è di € 20 658 000; superata, l’ANAC può richiedere requisiti aggiuntivi se soddisfano criteri specifici.
- Cosa deve fare la stazione appaltante? Deve annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, e rieditare la gara entro 30 giorni, altrimenti l’ANAC può impugnare la documentazione.
- Quali sono le conseguenze per le imprese che hanno partecipato? Le imprese devono attendere la nuova gara; eventuali contratti firmati sulla base di atti annullati possono essere annullati o rinegoziati.



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